Mancano pochi giorni alla scadenza per l’invio all’ENEA della comunicazione relativa agli interventi di efficienza energetica conclusi tra il 1° gennaio e il 29 giugno 2025, nonché per quelli ultimati nel 2024 ma con spese sostenute nel 2025.
A seguito dell’attivazione tardiva del portale bonusfiscali.enea.it, avvenuta il 30 giugno 2025, l’ENEA ha stabilito che i 90 giorni entro cui trasmettere i dati tecnici decorrono da tale data, e non dall’ultimazione dei lavori. Di conseguenza, la scadenza è fissata al 29 settembre 2025 (in quanto il 28 cade di domenica).
La trasmissione riguarda: gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici agevolati con l’ecobonus (art. 1, commi 344-349, L. 296/2006 e art. 14, DL 63/2013); gli interventi di recupero edilizio (c.d. “bonus casa”, art. 16-bis TUIR) che comportano un risparmio energetico o l’uso di fonti rinnovabili.
Per l’Ecobonus, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la mancata comunicazione nei termini precluda la detrazione, salvo la possibilità di sanare l’omissione tramite remissione in bonis (art. 2, DL 16/2012). Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza è divisa: alcune pronunce della Cassazione hanno confermato la natura decadenziale dell’adempimento, mentre altre hanno escluso la perdita del beneficio.
Per il Bonus casa, l’omessa trasmissione non comporta la perdita della detrazione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione 46/2019).