La Commissione paritetica Unioncamere – Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato nuovi orientamenti riguardanti l’obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 860, L. 207/2024), di dotarsi di un domicilio digitale (PEC) anche per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
L’obbligo riguarda esclusivamente le imprese costituite in forma societaria che esercitano attività d’impresa.
Restano escluse le società che non svolgono attività imprenditoriale (ad es. STP, STA, società di mutuo soccorso), i consorzi e le reti di imprese prive di soggettività giuridica.
Dubbi permangono sulle società consortili, per le quali Assonime ritiene prevalente la natura di imprenditore e quindi l’inclusione nell’obbligo.
I soggetti interessati sono tutti gli amministratori, anche privi di deleghe; e i liquidatori, in quanto amministratori della società in liquidazione.
Sono invece esclusi procuratori, direttori generali e preposti di società estere con sede secondaria in Italia.
L’obbligo si applica alle nomine iscritte dal 1° gennaio 2025, sia per società di nuova costituzione sia per quelle già esistenti.
Non è previsto un termine di scadenza per gli amministratori in carica al 1° gennaio 2025, sebbene il MIMIT avesse inizialmente fissato il termine al 30 giugno 2025, poi prorogato al 31 dicembre 2025. Tale interpretazione non è però condivisa da Unioncamere e Assonime.
Il domicilio digitale ha la stessa funzione del domicilio civile (art. 43 c.c.) e deve essere personale. Non è quindi ammesso l’utilizzo della PEC di altra società o di altro amministratore. Sono ammesse diverse soluzioni: indicare la propria PEC personale; usare la stessa PEC personale per più incarichi; eleggere un domicilio speciale elettronico presso la società in cui si ricopre la carica (art. 47 c.c.), sebbene sul punto permangano interpretazioni contrastanti.