La messa in liquidazione di una società non interrompe il rapporto con l’IVA: anzi, durante questa fase possono emergere spese significative, come quelle per contenziosi tributari o attività di recupero crediti.
Con la risposta n. 251/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se le operazioni passive sono direttamente strumentali all’attività liquidatoria, il diritto alla detrazione dell’IVA continua a spettare, in applicazione del principio di neutralità dell’imposta.
Una società posta in liquidazione volontaria a luglio 2021, dopo la cessione di due rami d’azienda, ha ricevuto fatture per prestazioni professionali (assistenza legale e recupero crediti) e ha chiesto se l’IVA addebitata fosse detraibile.
Il diritto alla detrazione è previsto dagli artt. 19 e seguenti del DPR 633/1972, che recepiscono la direttiva 2006/112/CE.
È esclusa la detrazione per acquisti relativi a operazioni esenti (art. 19, c. 2).
Secondo la giurisprudenza UE (Corte di giustizia, C-182/20) e nazionale (Cass. nn. 3875 e 4755 del 2025), anche nella fase liquidatoria l’IVA resta detraibile se i beni o servizi acquistati sono inerenti e afferenti all’attività di liquidazione.
Secondo l’Agenzia, le spese per: assistenza legale in contenziosi tributari (anche iniziati prima della liquidazione), recupero crediti, sono considerate strettamente funzionali alla chiusura dei rapporti pendenti e, quindi, strumentali all’attività liquidatoria.
Di conseguenza, la società può detrare l’IVA addebitata in tali fatture.
L’Agenzia ricorda infine che, ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, DPR 322/1998, la società in liquidazione può presentare dichiarazioni IVA integrative entro i termini di legge per recuperare l’imposta detraibile.