22 settembre 2025 – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui rimborsi spese dei professionisti e trattamento IVA

Nel corso di Telefisco del 18 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento IVA applicabile ai rimborsi spese dei professionisti, precisando che l’art. 54, comma 2, lett. b) del TUIR – che esclude tali somme dal reddito di lavoro autonomo – non ha alcun effetto ai fini IVA.
Occorre distinguere due ipotesi: per il mandato con rappresentanza, ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3) del DPR 633/1972, sono escluse dalla base imponibile IVA solo le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate; per il mandato senza rappresentanza le spese sostenute dal professionista a proprio nome ma per conto del committente sono considerate prestazioni di servizi (art. 3, comma 3, DPR 633/1972). In questo caso il professionista deve riaddebitare la spesa applicando la stessa aliquota IVA del servizio originario.
Il principio di neutralità impone che l’eventuale indetraibilità oggettiva dell’IVA (totale o parziale) gravi esclusivamente sul cliente. Pertanto, il professionista non sopporta l’onere dell’indetraibilità: se, ad esempio, riaddebita un biglietto ferroviario (IVA indetraibile ex art. 19-bis1, DPR 633/1972), egli può comunque detrarre l’imposta, che rimane indetraibile solo per il committente.
Infine, l’Agenzia ha ricordato (risposta n. 189/E/2025) che la ripartizione delle spese comuni tra professionisti di uno stesso studio non rientra nello schema del mandato senza rappresentanza: il riaddebito deve avvenire con applicazione dell’IVA ordinaria.