Il D.Lgs 87/2024, noto come “Decreto sanzioni”, ha introdotto significative riduzioni delle penalità per le violazioni dichiarative, con effetti sia sui diversi comparti impositivi (imposte indirette, IRAP, ritenute e IVA) sia sui principi generali degli istituti sanzionatori, tra cui il ravvedimento operoso.
A partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024: per omissione dichiarativa la sanzione è proporzionale del 120% dell’imposta dovuta o delle ritenute non versate, con minimo di 250 € (fino a 1.000 € se imposte non dovute; 2.000 € massimo per ritenute); per infedeltà dichiarativa la sanzione è del 70% della maggiore imposta o del minor credito utilizzato, con minimo di 150 € (250 € per le ritenute). L’aliquota può aumentare dal 105% al 140% se la violazione è commessa con documentazione falsa, artifici o frodi. L’aliquota può ridursi di un terzo (46,67%) se le maggiori imposte o ritenute non versate sono inferiori al 3% del totale o a 30.000 €.
Presentando una dichiarazione integrativa prima della conoscenza formale dell’avvio di attività di accertamento, l’aliquota per l’infedeltà si riduce al 50%, migliorando la situazione rispetto al passato.
Per le dichiarazioni omesse, se trasmesse entro i termini per l’azione accertativa ma dopo 90 giorni dal termine originario, si applica una sanzione pari al 75%.
Le nuove regole prevedono una riduzione complessiva delle sanzioni, sia per omissioni sia per infedeltà dichiarativa. Viene introdotta una maggiore differenziazione tra contribuenti che presentano dichiarazioni integrative e chi non le presenta. Anche le ipotesi di regolarizzazione spontanea beneficiano delle nuove riduzioni, purché effettuate nei termini e nei modi previsti dalle norme.
In sintesi, il D.Lgs 87/2024 offre un quadro più favorevole ai contribuenti, riducendo le penalità sulle violazioni dichiarative e valorizzando l’adozione tempestiva di strumenti di regolarizzazione come la dichiarazione integrativa e il ravvedimento operoso.