Con la norma di comportamento n. 231 dell’11 settembre 2025, l’AIDC ha fornito un’interpretazione innovativa in materia di termini di emissione delle note di variazione in diminuzione della base imponibile e dell’IVA, ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3-bis, del D.P.R. n. 633/1972.
Secondo l’Associazione, tali note possono essere emesse – al verificarsi degli eventi che legittimano la rettifica – non entro il termine previsto per l’esercizio del diritto di detrazione (come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/E/2018), ma entro il termine di decadenza dell’attività di accertamento relativa all’anno in cui è sorto il diritto stesso.
In pratica, se l’evento che consente la variazione si verifica nel 2025, la nota non deve necessariamente essere emessa entro il 30 aprile 2026 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2025), ma può essere validamente emessa fino al 31 dicembre 2031, ossia entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La posizione dell’AIDC si fonda su un’interpretazione conforme al diritto unionale, che mira a garantire maggiore tutela al contribuente e tempi più ampi per il recupero dell’imposta versata in eccesso. La prassi amministrativa, invece, continua a legare la possibilità di emissione al termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è sorto il diritto alla rettifica.
La presa di posizione dell’Associazione, dunque, riapre il dibattito su un tema delicato, con impatti rilevanti in termini di certezza operativa e di pianificazione fiscale per le imprese.