11 settembre 2025 – Le carte prepagate per l’acquisto di carburante sono buoni multiuso

Con la risposta a interpello n. 235 del 10 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento IVA applicabile alle carte prepagate utilizzate per l’acquisto di carburante presso le stazioni di servizio.
Una società di distribuzione carburanti aveva introdotto carte nominative ricaricabili dai clienti. In occasione della ricarica veniva emessa fattura con IVA, mentre al momento del rifornimento l’operazione veniva nuovamente registrata e trasmessa, con conseguente duplicazione dell’imposta. La società chiedeva quindi se fosse possibile neutralizzare l’IVA in fase di utilizzo della carta.
Richiamando il quadro normativo in materia di buoni corrispettivo (D.lgs. 141/2018), l’Agenzia ha precisato che le carte in questione rientrano tra i buoni multiuso, poiché al momento della ricarica non è nota la quantità di carburante acquistabile (variabile in base al prezzo di mercato e alla politica del distributore).
Di conseguenza: l’operazione rilevante ai fini IVA è solo quella effettuata al momento del rifornimento; le fatture emesse in fase di ricarica potranno essere stornate con note di variazione per recuperare l’imposta indebitamente versata; se il termine per l’emissione della nota di variazione è scaduto, sarà possibile ricorrere all’istituto di cui all’art. 30-ter del DPR IVA, in quanto l’errore deriva da legittimo affidamento dell’operatore.
L’Agenzia conferma che, in caso di carte carburante prepagate, l’IVA si applica solo al momento dell’effettivo utilizzo della carta per il rifornimento, evitando così fenomeni di duplicazione.