Il TFM è un’indennità spettante agli amministratori alla fine del loro incarico, stabilita dallo statuto o da delibera assembleare.
Ogni anno la società deve accantonare, per competenza, le quote di TFM nel fondo “trattamenti di quiescenza e obblighi simili” del passivo.
Se viene stipulata una polizza assicurativa a copertura del TFM: se la compagnia di assicurazione si assume direttamente l’obbligo di pagare l’amministratore, i premi sono imputati a conto economico (in sostituzione dell’accantonamento al fondo); se invece l’obbligo resta in capo alla società, i premi vanno registrati come “crediti verso altri” nell’attivo (B.III.2), configurandosi come un investimento finanziario.
Dal punto di vista fiscale, gli accantonamenti al TFM sono deducibili per competenza (art. 105, c. 4 TUIR), a condizione che il diritto all’indennità risulti da un atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto e con importo definito. Se questa condizione manca, la deduzione è ammessa solo al pagamento (criterio di cassa).
L’eventuale polizza non incide sulla deducibilità degli accantonamenti: il premio non è deducibile se considerato un investimento, ma lo è se contabilizzato come sostitutivo dell’accantonamento (quando l’assicurazione paga direttamente l’amministratore).
Secondo la giurisprudenza (Cassazione e Commissioni Tributarie), i premi assicurativi versati a copertura del TFM sono fiscalmente equiparabili agli accantonamenti: quindi, se l’amministratore è beneficiario della polizza, i premi sono deducibili per competenza.