5 marzo 2025 – La società non gode delle agevolazioni IMU per l’abitazione principale

Con l’ordinanza del 1° marzo 2025 n. 5445, la Cassazione ha ribadito il principio, in materia di IMU, per cui le agevolazioni per l’abitazione principale spettano soltanto alla persona fisica che possiede (in quanto proprietaria o titolare di un diritto reale di godimento) l’immobile nel quale ha stabilito la propria dimora abituale e residenza anagrafica.
Al contrario, tali agevolazioni non possono competere se il soggetto passivo è una società, neppure se l’unità abitativa dalla stessa posseduta viene concessa in detenzione al socio o all’amministratore, che ivi fissano la residenza anagrafica e la dimora abituale.
A questo riguardo, giova anzitutto ricordare che, in linea generale, è soggetto passivo ai fini dell’IMU il “possessore” dell’immobile, dovendo intendersi per tale il proprietario oppure il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie; al contrario, salvo specifiche eccezioni, non è soggetto passivo ai fini IMU il mero detentore dell’immobile (così l’art. 1 comma 743 della L. 160/2019).
Ai sensi dell’art. 1 comma 740 della L. 160/2019, è tuttavia escluso dall’applicazione dell’IMU il possessore dell’abitazione principale (o assimilata) e delle relative pertinenze, salvo che si tratti di abitazione classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (nel qual caso, si applica l’aliquota agevolata e la detrazione di importo massimo pari a 200 euro, di cui ai successivi commi 748 e 749).
Per la qualifica di “abitazione principale” ai fini dell’IMU, occorre che il possessore al contempo: vi abbia la propria residenza anagrafica (tale requisito è riscontrabile dal registro dell’Anagrafe del Comune); vi dimori abitualmente (tale requisito si riferisce alla circostanza che il possessore abiti effettivamente, per la maggior parte dell’anno, nell’unità immobiliare; cfr. art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019).
Alla luce delle disposizioni illustrate, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5445/2025 in commento, ha ribadito che le agevolazioni per l’abitazione principale possono spettare solo al possessore (soggetto passivo IMU) che è una persona fisica: solo questo soggetto, infatti, può destinare l’immobile a dimora abituale, e ivi fissarvi la residenza anagrafica.
Per contro, le agevolazioni per l’abitazione principale non possono competere se il possessore dell’immobile è una persona giuridica.
Le stesse conclusioni valgono anche se la società concede l’immobile in detenzione ad un socio, che ivi stabilisce la residenza anagrafica e la dimora abituale.
Anche in tal caso, infatti, il soggetto passivo ai fini dell’IMU è la società (proprietaria o titolare del diritto reale di godimento sull’immobile), mentre il socio (soggetto giuridico distinto) è mero detentore dell’immobile, non essendo titolare del diritto reale sull’immobile, ma tutt’al più di una quota di compartecipazione della società.