24 febbraio 2025 – Riduzione contributiva per i forfetari con opzione entro il 28 febbraio

Scade il 28 febbraio prossimo il termine ultimo entro il quale gli imprenditori individuali in regime forfetario possono optare per la riduzione del 35% dell’intera contribuzione (sul reddito minimale e su quello eccedente) dovuta alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, oppure revocare la medesima con effetto dal 2025, utilizzando l’apposita funzione accessibile tramite il Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti nell’area riservata del sito dell’INPS.
Gli imprenditori che hanno applicato la riduzione già nel 2024 non devono fare nulla perché l’adesione si rinnova di anno in anno fino a quando non è comunicata la revoca.
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa nel 2025, per la quale intendono aderire al regime forfetario, devono comunicare la scelta dell’agevolazione con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la predisposizione della tariffazione annuale (circ. INPS n. 38/2025, § 8).
In alternativa all’agevolazione della L. 190/2014, può essere valutata l’applicazione della riduzione del 50% dei contributi previdenziali introdotta dall’art. 1 comma 186 della L. n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) per i soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti. Il periodo agevolabile è pari a 36 mesi, da usufruire senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due Gestioni previdenziali indicate, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa nel 2025.
Per l’agevolazione di cui alla L. 190/2014 (ma lo stesso vale per quella neo introdotta dalla legge di bilancio 2025), l’accredito della contribuzione avviene secondo l’art. 2 comma 29 della L. 335/95, con riferimento alla Gestione separata INPS. In base a tale disposizione, hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare, i soggetti che corrispondono un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito previsto per le Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti; se quanto versato è complessivamente inferiore (considerando i contributi minimali e quelli sul reddito eccedente) all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
La riduzione contributiva è indicata dal contribuente in regime forfetario nel quadro RR del modello REDDITI PF, riportando i codici C o D al rigo RR2, colonna 7.
La riduzione contributiva cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno un requisito d’accesso, oppure si verifica una delle cause ostative (art. 1 comma 82 della L. 190/2014), oltre che a seguito dell’accertamento dell’insussistenza delle condizioni per applicare il regime forfetario, oppure per rinuncia volontaria; il passaggio al regime previdenziale ordinario è irreversibile e impedisce ogni ulteriore possibilità di utilizzo del beneficio.