26 agosto 2024 – Deducibilità integrale IRAP per le spese relative agli autoveicoli

Per le società di capitali, gli enti commerciali e le società di persone con opzione, le spese relative agli autoveicoli sono integralmente deducibili e non soggette ai limiti previsti dall’art. 164 del TUIR (20% per le auto aziendali, 80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio e 70% per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti): a sottolinearlo è la recente sentenza della Cassazione n. 11791/2024.
In pratica, il principio di inerenza applicabile ai fini IRAP è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili.
L’ articolo 5 del Dlgs n.446/1997 stabilisce, infatti, che la base imponibile Irap delle società di capitali e degli enti commerciali è determinata dalla «differenza tra il valore e i costi della produzione», con esclusione di alcune specifiche voci, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio, prevedendo la non applicabilità delle soglie di deducibilità come determinato dall’art. 164 del TUIR.
La norma distingue, a tal proposito: veicoli per i quali le spese ad essi connesse sono integralmente deducibili, ossia quei veicoli strumentali allo svolgimento dell’attività d’impresa e veicoli ad uso pubblico; veicoli per i quali le spese sono parzialmente deducibili (veicoli aziendali deducibili al 20%, veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti deducibili al 70%).
Tanto premesso, la recente sentenza della Cassazione n.11791/2024 richiama un’ordinanza del 2018, precisamente la n.15115, secondo la quale il principio di inerenza che rileva ai fini Irap è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili.
Dunque, partendo dal presupposto che i costi sostenuti debbano essere normalmente caratterizzati dal requisito di inerenza al valore della produzione, la circolare 39/E/2009 ha chiarito che il contribuente può, nel dubbio, collocarsi in questa area deducendo importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le disposizioni Ires, ritenendo in tal caso sicuramente rispettato il requisito di inerenza.
Alla luce di quanto descritto, è evidente che, ferma restando la necessità di documentare l’inerenza della spesa sostenuta, il comportamento del contribuente non deve comunque essere influenzato dal timore di contestazioni basate sulla mancata applicazione delle percentuali di deducibilità previste ai fini Ires.
Tuttavia, tali percentuali non hanno valore di presunzione e non sono autonomamente utilizzabili in un’ottica di accertamento. Le eventuali contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, infatti, potranno solo fondarsi sul riscontro che il bene non è stato utilizzato nell’attività d’impresa, ovvero che la percentuale di deduzione applicata non era congrua rispetto all’effettivo utilizzo del bene stesso.
Ciò nonostante, la rilevanza dell’inerenza “civilistica” è stata ribadita anche dall’ordinanza n. 781/2024, secondo la quale la deducibilità dei costi in misura maggiore rispetto ai limiti eventualmente fissati dal TUIR è subordinata alla prova dell’inerenza, che deve essere fornita dal contribuente e non dall’Amministrazione finanziaria.
Diverso è il principio vigente per le società di persone in regime naturale (ex art. 5-bis del DLgs. 446/97), per le quali i costi relativi agli autoveicoli sono deducibili secondo le stesse regole applicabili ai fini della determinazione del reddito d’impresa.