I bonus relativi agli interventi edilizi hanno caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto ai bonus collegati all’acquisto di immobili. Tali diversità determinano effetti rilevanti sulla disciplina sostanziale rispetto alle condizioni che consentono di fruire delle agevolazioni fiscali.
Si consideri, ad esempio, un intervento di recupero del patrimonio edilizio. In tale ipotesi non sussistono dubbi sulla circostanza che il beneficio possa essere fatto valore anche se l’intervento edilizio è effettuato su un immobile posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale da un soggetto terzo.
Ad esempio, può fruire dell’agevolazione fiscale anche il conduttore di un immobile condotto in locazione. Ciò a condizione che il relativo contratto sia registrato prima dell’ottenimento del titolo edilizio. E’ altresì possibile fruire dell’agevolazione anche per gli immobili posseduti a titolo di proprietà dai familiari conviventi. In tal caso non è neppure necessario che il rapporto tra i familiari circa l’utilizzo dell’immobile sia regolamentato da un contratto di comodato.
La situazione muta radicalmente, invece, per i bonus collegati all’acquisto degli immobili. Si tratta, ad esempio del sismabonus acquisti o dell’acquisto di immobili ristrutturati la cui detrazione è prevista dall’art. 16 – bis del TUIR.
Per quanto riguarda questa tipologia di bonus, la detrazione fiscale può essere fatta valere unicamente dall’acquirente dell’unità immobiliare. Tale condizione si desume con chiarezza sulla base di un’interpretazione letterale del citato art. 16 – bis, ma riguarda, più in generale, ogni tipologia di bonus collegata all’acquisto di un’unità immobiliare.
Con riferimento ai bonus che trovano origine nell’acquisto delle unità immobiliari può verificarsi di frequente la circostanza che il prezzo sostenuto per l’acquisto non sia pagato dallo stesso acquirente. In tale ipotesi non sarà possibile fruire della detrazione prevista dalla legge.
In questo senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 351/2022, che ha preso in esame il caso del proprietario di un immobile pervenuto a seguito di un atto di permuta a favore di un soggetto terzo.
In tale ipotesi, l’Agenzia delle Entrate si è espressa nei seguenti termini: “tenuto conto che presupposto per la fruizione dell’agevolazione è il sostenimento dell’onere da parte del soggetto che ne fruisce, il terzo beneficiario non possiede i requisiti normativamente previsti per fruire del sismabonus acquisti in questione in quanto, pur essendo acquirente dell’unità immobiliare, non è il soggetto che ha sostenuto la spesa relativa all’acquisto”.
Situazioni simili a quella oggetto dell’istanza di interpello possono essere frequenti. Si consideri ad esempio il caso in cui si verifichi una liberalità indiretta quando l’unità immobiliare venga acquistata dal figlio, ma l’assegno tratto per il pagamento è di uno dei due genitori.
Secondo le disposizioni di legge la detrazione fiscale potrebbe essere fatta valere unicamente dall’acquirente, quindi dal figlio, ma in realtà il beneficio fiscale risulta di fatto compromesso in quanto la spesa viene sostenuta da un altro soggetto, cioè da uno dei genitori.
La diversità dei soggetti compromette il diritto a fruire dell’agevolazione fiscale che non potrà essere fatta valere né dal figlio, né dai genitori che hanno materialmente pagato l’immobile. Il principio affermato dall’Agenzia delle entrate con la risposta all’istanza di interpello in commento è sicuramente condivisibile.