11 luglio 2024 – Assunzione di dipendenti meritevoli di maggior tutela con super deduzione del 30%

Con riguardo al calcolo delle super deduzione per le nuove assunzioni 2024, a norma dell’art. 4 del DLgs. 216/2023 il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.
Si tratta quindi di una extra deduzione pari al 20% (o al 30% in determinati casi) del costo riferibile all’incremento dell’occupazione e opera ai fini delle imposte sui redditi (non IRAP) e andrà quindi indicata quale variazione in diminuzione nel modello REDDITI 2025 (soggetti “solari”).
Il costo da assumere come base di calcolo è pari al minore importo tra il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti (voce B.9 Conto economico, secondo quanto previsto dall’OIC 12 come precisato dalla relazione illustrativa al DM 25 giugno 2024) e l’incremento del costo complessivo del personale dipendente (voce B.9. Conto economico) rispetto a quello relativo all’esercizio 2023.
Ad esempio, ipotizzando che una srl assuma nel 2024 dipendenti a tempo indeterminato sostenendo un costo pari a 100.000 euro e che il costo del personale dipendente nel Conto economico del 2024 ecceda quello del 2023 per 150.000 euro, il costo rilevante ai fini della “super deduzione” è il minore importo tra i due, vale a dire 100.000 euro.
Il comma 6 dell’art. 4 del DLgs. 216/2023 ha disposto che con successivo decreto fossero stabilite le disposizioni attuative “con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie”.
L’art. 5 comma 3 del DM 25 giugno 2024 ha però disposto che il costo del personale è maggiorato di un ulteriore 10% in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti riconducibili a ciascuna delle categorie meritevoli di maggior tutela individuate nell’Allegato 1 al DLgs. 216/2023.
In tal caso, quindi, la maggiorazione totale sarà pari, come rilevato dalla relazione illustrativa al DM, al 30% (20% + 10%).
Secondo la citata relazione, è emerso da subito che stabilire, a priori, una diversa percentuale per ogni singola categoria di lavoratori svantaggiati non era facilmente realizzabile, a meno che non venissero adottate complesse procedure atte a individuare preventivamente l’effettiva misura spettante che avrebbero determinato, però, un aggravio delle procedure di accesso all’agevolazione per il contribuente. Si è ritenuto, pertanto, opportuno prevedere che per tutti i lavoratori rientranti nelle suddette categorie si possa fruire della maggiorazione del costo nella misura unica del 10%.
Il DM prevede inoltre che nel caso in cui l’incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti, in presenza di entrambe le categorie di lavoratori (con maggiorazione quindi del 20% e del 30%) il costo da assumere ai fini della maggiorazione va ripartito tra le due categorie proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato di ciascuna di esse.
A fini esplicativi, la relazione illustrativa al DM riporta la seguente esemplificazione.
Si considerino i seguenti dati: nuove assunzioni categoria lavoratori con coefficiente di maggiorazione del 20% con costo effettivo 1.000; nuove assunzioni categorie di lavoratori con coefficiente di maggiorazione del (20+10) 30% con costo effettivo 600; il costo effettivo delle nuove assunzioni è pari a 1.600 (1.000 + 600); l’incremento del costo complessivo del personale dipendente è pari a 1.200.
In tal caso, il costo effettivo del personale su cui calcolare la maggiorazione per ciascuna categoria di lavoratori deve essere ridotto proporzionalmente in base al rapporto esistente tra il costo effettivo totale (1.600) delle 2 categorie: quindi 62,5% (1.000/1600 x 100) e 37,5% (600/1600 x 100).
Tali percentuali consentono di ripartire proporzionalmente l’incremento del costo del personale dipendente (1.200) che è l’importo a cui, in questo caso, si applica la maggiorazione del 20% e del 30%: 1.200 x 62,5% = 750, a cui si applica la maggiorazione del 20%; 1.200 x 37,5% = 450, a cui si applica la maggiorazione del 30%.