Per gli Enti del Terzo Settore (ETS) si avvicina una data importante: il 30/06 di ogni anno devono, infatti, provvedere al deposito del proprio Bilancio al Registro Unico Nazione degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).
I modelli per la predisposizione dei Bilanci degli Enti del Terzo Settore sono stati individuati dal D.M. n. 39/2020 che rispetta appunto le disposizioni del D.lgs. 117/2017 (anche chiamato Codice del Terzo Settore – CTS).
Si ricorda infatti, che ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 117/2017 comma 2: il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa (Modello D). Tutti gli altri Enti sono obbligatoriamente tenuti a redigere bilancio di esercizio formato da Stato Patrimoniale (Modello A), Rendiconto Gestionale (Modello B) e Relazione di Missione (Modello C). Inoltre, gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovranno redigere e depositare al RUNTS il Bilancio Sociale, che dovrà inoltre, essere pubblicato sul sito internet dell’Ente.
Per il 2024 i diversi adempimenti in scadenza al 30 giugno (essendo una domenica) slittano il 1° luglio 2024. Come anticipato, la scadenza riguarda il deposito del Bilancio al RUNTS attraverso la piattaforma. La procedura richiederà di selezionare il periodo di riferimento e di allegare il Bilancio ed il Verbale Assemblea. Il formato richiesto per allegare i documenti è quello del Pdfa; infatti, la piattaforma non effettua il caricamento qualora vi sia un altro formato. La Distinta, invece, va firmata digitalmente (in formato p7m) e ricaricata in piattaforma senza effettuare alcuna modifica.
È importante però evidenziare altre importanti scadenze alla stessa data: Variazione dati per le ODV e le APS in cui occorre segnalare il numero di soci, di volontari e di personale dipendente presenti al 31/12/2023; pubblicazione sul sito internet o analogo portale digitale, dei contributi pubblici ricevuti nell’anno 2023 qualora l’importo ricevuto sia superiore a 10.000 euro (questo adempimento è obbligatorio anche per tutti gli enti che non siano iscritti al RUNTS).
In merito alla Variazione dati per le ODV e le APS, non occorre allegare nulla alla pratica ma occorre nel dettaglio identificare: il numero di associati persone fisiche (che dovrà sempre essere superiore a 7 per mantenere la qualifica di ODV e di APS); il numero di associati che siano enti giuridici (sempre superiori a 3 per mantenere la qualifica di ODV e di APS); il numero dei volontari iscritti nel registro dell’ente, dei volontari provenienti da altri enti, lavoratori dipendenti e/o parasubordinati. Qualora l’ente non si avvalga di questo tipo di soggetti, trattandosi di un dato obbligatorio occorrerà valorizzare il campo inserendo lo zero “0”.
In merito alla Pubblicazione sul sito internet o analogo portale digitale dei contributi pubblici ricevuti nell’anno 2023 occorre che vengano riportati i seguenti dati: denominazione e codice fiscale dell’ente ricevente; denominazione dell’ente pubblico erogante; importo del contributo; data dell’incasso; causale del contributo.