27 giugno 2024 – Super deduzione nuove assunzioni per le imprese in attività da 365 giorni

Il MEF ha pubblicato ieri, sul proprio sito, il DM 25 giugno 2024, definendo le disposizioni attuative relative alla super deduzione per le nuove assunzioni introdotta a inizio anno dall’art. 4 del DLgs. 216/2023, pari al 120% o al 130% in caso di assunzioni di lavoratori meritevoli di maggior tutela.
Il DM, dopo aver fornito alcune definizioni, delinea l’ambito soggettivo, la determinazione dell’incremento occupazionale, nonché le modalità di calcolo della maggiorazione. Si precisa sin da subito, riservandosi successivi approfondimenti sulle disposizioni, che ai fini dell’incremento occupazionale rileva anche la trasformazione di contratti da tempo determinato a indeterminato.
Iniziando dai soggetti beneficiari, in linea generale l’agevolazione è riconosciuta ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni (anche in forma associata).
L’art. 3 comma 2 del DM 25 giugno 2024 dispone che l’agevolazione spetti ai soggetti che abbiano esercitato l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (1° gennaio 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile), ovvero nei 366 giorni se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio 2024.
Sul punto, la Relazione illustrativa al DM ha precisato che possono, dunque, avvalersi dell’agevolazione anche le imprese con periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 inferiore a 365 giorni purché in attività da almeno 365 giorni. A tal fine, come precisato dalla Relazione, occorre considerare la data di inizio attività indicata nel modello AA9/12 recante “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini iva” o, se successiva, quella di effettivo inizio dell’attività d’impresa desumibile dagli elementi atti a dimostrare l’esercizio della predetta attività (incluse eventuali attività prodromiche), prescindendo dal momento in cui sono realizzati i correlati ricavi.
La medesima Relazione propone poi un’esemplificazione. Considerando un’impresa con periodo di imposta infra-annuale che va dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2023 e successivo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in tal caso è possibile fruire dell’agevolazione qualora l’attività imprenditoriale sia stata effettivamente esercitata per almeno 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 ovvero, per il caso di specie, a partire dal 1° gennaio 2023.
Restano, pertanto, escluse le imprese costituite a decorrere dal 2 gennaio 2023 con periodo d’imposta coincidente con l’anno civile. In presenza di NewCo derivanti da operazioni di riorganizzazione, si applicano tuttavia le specifiche regole in merito alla continuità dei contratti di lavoro indicate dallo stesso DM.
Per gli enti non commerciali residenti di cui all’art. 73 comma 1 lettera c) del TUIR, la maggiorazione spetta esclusivamente con riferimento alle assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale, a condizione che risultino da separata evidenza contabile.
Secondo la Relazione illustrativa, in presenza di personale utilizzato promiscuamente per le attività istituzionali è necessario parametrare le ore destinate all’attività commerciale sulla base di dati e prospetti desunti dalla contabilità interna al fine di garantire che in caso di impiego promiscuo dei “fattori produttivi” il beneficio spetti nella misura prettamente inerente alle attività commerciali svolte. Di qui discende, come indicato al comma 9 dell’art. 5, che la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato sia nell’attività istituzionale, sia in quella commerciale spetta in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Non è consentito, altresì, avvalersi della maggiorazione del costo per i nuovi assunti impiegati nell’esercizio di attività per le quali il reddito da esse ritraibile non è determinato in modo analitico ai fini dell’IRPEF e dell’IRES. Si tratta, ad esempio, come precisato dalla Relazione illustrativa, dell’esercizio di attività d’impresa, di arti o professioni per i quali si applica il regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54,della L. 190/2014.
Ne consegue che per i soggetti che svolgono anche attività per le quali il relativo reddito è determinato in modo analitico, la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato sia nell’attività il cui reddito è determinato in modo non analitico che nell’attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari spetta in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (cfr. art. 5 comma 10 del DM).