Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e per i forfettari, il termine di pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio, per l’anno 2024, è posticipato dal 30 giugno 2024 al 31 luglio 2024.
L’art. 37 del Dlgs 12 febbraio 2024, n.13, ha disposto la proroga al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, dei termini di versamento delle imposte (imposte sui redditi, Irap e Iva) che scadono al 30 giugno 2024, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarino ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale cui al medesimo D. Lgs. n.13/2024.
Il medesimo differimento si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, a quelli che applicano il regime forfettario e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 0033353 del 13.06.2024, ha confermato che la proroga si applica anche al versamento del diritto annuale, pertanto, i contribuenti interessati dall’applicazione degli ISA, hanno come nuova scadenza il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.
Il differimento si applica anche: a coloro che applicano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; ai soggetti che applicano il regime forfettario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015); ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.
Resta inteso che, per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma: rimane confermata la scadenza del 1° luglio 2024 (essendo il 30 giugno giorno festivo), con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%; il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 20 giugno, inoltre, un decreto correttivo del Concordato preventivo in cui è stata prevista la possibilità di effettuare i versamenti, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP, oltre il termine del 31 luglio 2024, purché entro il 30 agosto 2024, con la maggiorazione dell’0,4%.
Il diritto annuale è un tributo dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e dai soggetti iscritti nel R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo). Gli importi sono definiti da uno specifico decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Con la riforma delle Camere di Commercio viene definita la distinzione tra: soggetti che pagano in misura fissa; soggetti che pagano in misura proporzionata al fatturato dell’esercizio precedente, sulla base di scaglioni predefiniti indipendentemente dalla sezione di appartenenza, come invece era stato stabilito dalla normativa vigente fino al 2010.
L’importo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno (art. 3, comma 2 d.m. 359/2001). È facoltà della singola Camera deliberare una maggiorazione (fino al 20% degli importi ministeriali fissati per l’anno di riferimento), per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l’aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza.
Il diritto annuale deve essere versato tramite il Modello di pagamento unificato F24 telematico entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Nel caso di violazioni alla normativa sul diritto annuale è prevista l’emissione di una cartella esattoriale comprensiva della quota di tributo non versata, della sanzione e degli interessi legali. Le imprese non in regola con il diritto annuale non potranno inoltre avere accesso all’erogazione dei contributi e, dal 1° gennaio dell’anno successivo alla violazione del tributo, non potranno ottenere il rilascio della certificazione del Registro Imprese.