25 giugno 2024 – I “nuovi” termini di versamento del saldo e gli acconti

I contribuenti che esercitano un’attività con un ISA approvato, i cui ricavi o compensi non risultano superiori al limite di 5.164.569, possono effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo e a titolo di acconto (la prima rata) entro la scadenza del 31 luglio prossimo senza alcuna maggiorazione.
La previsione è contenuta nell’art. 37 del D.Lgs n. 13/2024.
La scadenza del 31 luglio prossimo è stata prevista eccezionalmente in concomitanza del primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale. Nel 2025 tornerà ad applicarsi la consueta scadenza del 30 giugno.
Tuttavia, la scadenza relativa all’anno 2024 è del tutto scollegata dalla circostanza che il contribuente scelga o meno di aderire al “patto” con il Fisco. Il contribuente può anche decidere di non aderire al concordato e quindi non accettare il reddito proposto, ma laddove siano presenti i presupposti previsti dal citato art. 37 sarà possibile fruire del maggior termine ed effettuare il versamento entro il 31 luglio prossimo. La portata della norma citata, che prevede il differimento della scadenza ordinaria per effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali alla data del 31 luglio prossimo, si desume con chiarezza sulla base di un’interpretazione letterale. La norma, come detto, si limita a fare riferimento ai “soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione” (euro 5.164.569). In presenza delle predette due condizioni, indipendentemente dall’adesione al concordato, il versamento potrà essere effettuato tempestivamente entro il 31 luglio prossimo senza alcuna maggiorazione.
Oltre al mancato superamento della predetta soglia di ricavi o di compensi, e all’esercizio di un’attività con ISA approvato, la norma prevede espressamente che il maggior termine riguardi anche i contribuenti che si sono avvalsi del regime forfetario (art. 1 L. n. 190/2014). Inoltre, la disposizione si applica anche ai contribuenti che si avvalgono del c.d. “regime di vantaggio (art. 27 D.L. n. 98/2011).
La scadenza interessa anche i contribuenti che possiedono quote di partecipazione in società il cui reddito è imputato per trasparenza ai sensi dell’art. 5 del TUIR, a coloro che partecipano in associazioni di artisti e professionisti, o in società di capitali che applicano il regime di trasparenza secondo quanto previsto dagli artt. 115 e 116 del TUIR.
Sono invece esclusi dall’ambito applicativo della disposizione in commento i soci di società di capitali che non si avvalgono del regime di trasparenza. In tale ipotesi la scadenza prevista per il versamento resta quella ordinaria del 30 giugno con la possibilità di effettuare l’adempimento entro i 30 giorni successivi (30 luglio) con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Per quanto riguarda i contribuenti (con Isa approvato) che possono effettuare il versamento nei termini di legge entro il 31 luglio prossimo, secondo una possibile interpretazione sembrava che non potessero avvalersi del maggior termine di 30 giorni incrementando la somma dovuta con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Il problema interpretativo è stato risolto definitivamente con una modifica normativa introdotta all’interno del decreto c.d. “correttivo”. Il decreto prevede espressamente che i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva possono essere effettuati anche entro il 30 agosto prossimo con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
La previsione normativa espressa era particolarmente attesa dagli operatori. In questo modo i contribuenti avranno la possibilità di valutare con maggiore attenzione l’adesione o meno al concordato preventivo biennale. Ora, però, il decreto correttivo dovrà passare l’esame delle commissioni parlamentari competenti prima di essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.