Entro il prossimo 30 giugno 2024, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a trasmettere la “dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa all’anno 2023” utilizzando l’applicativo messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
Come lo scorso anno, l’unica modalità di assolvimento dell’obbligo per l’anno 2023 è attraverso la presentazione della dichiarazione con il modello ministeriale approvato per le annualità successive agli anni di imposta 2020 e 2021 (si veda Risoluzione MEF n. 1 D/F 2023).
Non sarà più, quindi, possibile utilizzare eventuali altri modelli approvati dai Comuni, fatta eccezione per le Province autonome di Trento e Bolzano.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, l’imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive situate nei Comuni che hanno istituito l’imposta.
Sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui clienti: i gestori delle strutture ricettive; i titolari di bed & breakfast; coloro che stipulano contratti di locazione breve.
Oltre ad essere responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno da riversare al Comune, tali soggetti sono anche tenuti alla presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno.
Particolare attenzione va posta alle cosiddette locazioni brevi, per cui i soggetti responsabili sono da individuare nei soggetti che incassano il canone/corrispettivo, nonché negli intermediari immobiliari o nei portali telematici che incassano o intervengono nel pagamento dello stesso ai sensi dell’art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017.
La dichiarazione va presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo tramite: l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate sulla base delle specifiche tecniche pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze; delega ad un intermediario abilitato.
Come già anticipato, l’unica modalità di presentazione della dichiarazione sarà attraverso il modello dichiarativo approvato dal MEF.
Tra gli elementi essenziali da riportare all’interno della dichiarazione dell’imposta di soggiorno ritroviamo: periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione; Comune di riferimento; tipologia di dichiarante; campo progressivo (che sta ad indicare il numero progressivo delle strutture per le quali si sta presentando la dichiarazione, nel medesimo Comune e gestite dallo stesso gestore/mediatore).
Nella sezione successiva, oltre ai dati identificativi della struttura, andranno riportati i dati relativi a: imposta applicata a notte, nel caso in cui, nel trimestre di interesse, siano state applicate più tariffe, si possono riportare fino a 3 tariffe diverse; imposta ridotta applicata a notte, qualora sia prevista dal Comune. Anche qui, se nel trimestre di interesse sono state applicate più tariffe, si possono riportare fino a 3 tariffe diverse; numero presenze a tariffa ordinaria ovvero ridotta o esente dall’imposta al fine di indicare le presenze relative alle diverse misure d’imposta indicate nei campi precedenti.
Ai fini delle presenze va considerato il numero dei soggetti per i giorni di pernotto, pertanto, a titolo esemplificativo, in caso di 4 adulti che soggiornano per 3 notti, il numero di presenze sarà pari a 12.
Se invece il Comune richiede l’imposta di soggiorno esclusivamente per un numero massimo di giorni, le relative presenze oltre il limite, nel caso di soggiorni più lunghi, andranno indicate tra quelle esenti.
Per concludere il dichiarativo, si dovranno riportare gli estremi dei versamenti effettuati al Comune, per tutti i trimestri oltreché l’importo cumulativo versato.
In altri termini, l’importo totale relativo all’intero anno solare e a tutte le strutture oggetto della dichiarazione.
L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 100% al 200% dell’importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno.
In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa del 30% dell’imposta dovuta (ridotta al 15% se il versamento è effettuato con ritardo non superiore a 90 giorni ovvero all’1% per ogni giorno di ritardo, se il versamento è effettuato con ritardo non superiore a 15 giorni).
Nel caso in cui il titolare dell’attività abbia ottenuto una rateizzazione dal Comune e non abbia versato integralmente l’imposta, nel campo versamento si dovrà indicare l’importo effettivamente versato e nelle annotazioni generali può essere valorizzata la circostanza della rateizzazione in corso.