È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 126 del 31-05-2024) il D.L. n. 71/2024 recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”.
Il suddetto decreto-legge, approvato lo scorso 24 maggio dal Consiglio dei ministri ed in vigore dal 1° giugno 2024, si declina in diciassette articoli e, tra questi, i primi cinque, ovvero quelli contenuti al Capo I, recano misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale.
Rilevanti sono le disposizioni contenute all’articolo 2 del decreto in commento, le quali istituiscono la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche. Quest’ultima, avrà sede in Roma e sarà l’organismo competente ad effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali.
La Commissione svolgerà attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra, al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario, nonché il funzionamento dei controlli interni.
Per effetto delle disposizioni introdotte dal decreto-legge, la Commissione, inoltre, certificherà la regolarità della gestione economico-finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che saranno trasmessi alle rispettive federazioni sportive nazionali per l’adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l’ammissione, la partecipazione e l’esclusione dalle competizioni professionistiche, nonché di ogni altro provvedimento conseguente.
L’articolo 2, comma 4, del decreto-legge, elenca analiticamente tutte le funzioni della Commissione che, tra l’altro, potrà verificare la documentazione prevista dalla normativa federale, ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento.
La Commissione presenterà, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri o all’Autorità politica delegata in materia di sport, sui risultati dell’attività svolta nell’anno precedente e sull’andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche.
Per quanto concerne la composizione della Commissione, l’articolo 2 del decreto prevede che, è un organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con D.P.C.M. o dell’Autorità politica delegata in materia di sport. Ne faranno parte, come componenti di diritto, il presidente dell’INPS e il Direttore dell’Agenzia delle Entrate che potranno delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni.
Il Presidente ed i restanti quattro componenti, saranno scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all’elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria.
L’assunzione del personale non dirigenziale di ruolo avverrà dal 1° gennaio 2025 per pubblico concorso. In sede di prima applicazione, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali e sino all’immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvarrà di un contingente di funzionari non superiore a quindici unità, scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici ed istituzionali.
Il decreto-legge in esame, introduce anche alcune misure urgenti in materia di lavoro sportivo e, nello specifico, apportando modifiche alla disciplina dei rimborsi ai volontari in ambito sportivo. In merito alla distinzione tra prestazioni di lavoro subordinato ed attività di volontariato nel settore sportivo, pur mantenendo il divieto di remunerazione dei volontari, il decreto-legge prevede comunque la possibilità di riconoscere agli stessi dei rimborsi forfettari, «…fino alla soglia di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva».
Un’altra rilevante novità introdotta prevede che, le prestazioni dei volontari sportivi non siano retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi potranno essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute S.p.a., purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, il decreto prevede, altresì, che gli enti siano tenuti a comunicarne i nominativi e l’importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.