Va precisato che questa agevolazione era stata originariamente introdotta con la Legge 448/2001 con riferimento ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2002.
Successivamente la norma ha visto una proroga annuale con variazioni inerenti alla percentuale dell’imposta sostitutiva da applicarsi e le date di versamento della medesima.
La Legge di Bilancio nr. 213 del 30/12/2023 ha riaperto i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 01/01/2024 mediante versamento di imposta sostitutiva pari al 16% del valore risultante dalla perizia di stima, il tutto entro il 30/06/2024.
Tale agevolazione risulta molto spesso vantaggiosa per il contribuente in quanto consente di assumere, in luogo del costo del bene oggetto di rivalutazione, il costo indicato in perizia di stima, in conseguenza di ciò, nel caso di cessione ci si troverebbe con una plusvalenza molto ridotta se non addirittura azzerata.
I soggetti che possono beneficiare della normativa in argomento sono esclusivamente i seguenti: persone fisiche; società semplici e soggetti equiparati a norma dell’art. 5 del TUIR; Enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell’attività commerciale ma solo in quella istituzionale); soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, salvo che per particolari previsioni fiscali tra Stati (Convenzioni contro le doppie imposizioni), non sia esclusa l’imponibilità in Italia.
Non sono ammessi al beneficio dell’agevolazione i soggetti titolari di reddito di impresa che detengono i beni oggetto di rivalutazione nell’esercizio della loro attività.
I beni che possono essere oggetto di rivalutazione sono i seguenti: terreni agricoli; terreni edificabili; partecipazioni qualificate (diritto di voto in assemblea pari o superiore al 20% ovvero possesso di almeno il 25% del capitale) e non qualificate in società quotate e non quotate; titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati.
Il regime fiscale consente ai soggetti di cui sopra la rivalutazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni quotate e non quotate posseduto all’infuori del regime di impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite a norma dell’art. 67 comma 1 lettera c) – c bis) del TUIR.
Per poter accedere all’agevolazione prevista dalla norma per l’anno 2024, si ricorda che i beni di cui sopra devono essere posseduti dai soggetti interessati, alla data del 01/01/2024.
Al fine di determinare il valore della partecipazione o del terreno alla data del 01 gennaio 2024 è necessario che venga redatta una perizia di stima dai soggetti abilitati: dottori commercialisti per quanto concerne la perizia su partecipazioni societarie; geometri, ingegneri, architetti, periti agrari ed industriali edili per quanto riguarda i terreni.
La perizia, una volta redatta, può essere asseverata come indicato nella CM 81/2002, sia presso la cancelleria del tribunale che presso l’ufficio di un giudice di pace o un notaio entro la data del 30/06/2024.
Oltre alla redazione della perizia di stima, perché si concluda la rideterminazione del valore dei beni, è necessario che avvenga il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 16%.
L’imposta sostitutiva va applicata al valore intero risultante dalla perizia come ribadito dalla circolare 01/E del 2021 Agenzia delle Entrate.
I dati per il versamento tramite modello F24 sono i seguenti: per i terreni, codice tributo 8056, anno 2024; per le partecipazioni, codice tributo 8055, anno 2024.
La scadenza per il versamento è anch’essa prevista per il 30/06/2024 in unica soluzione, oppure è possibile optare per un versamento in 3 rate annuali di pari importo applicando interessi in misura fissa pari al 3%.
Nel Modello Redditi 2025 riferito al periodo di imposta 2024 andrà compilato il quadro RT nel caso la rivalutazione abbia interessato delle partecipazioni e il quadro RM nel caso la rivalutazione abbia interessato dei terreni.