28 maggio 2024 – La procedura web salva dall’omessa installazione del registratore telematico

I commercianti al minuto possono documentare le operazioni rilevanti ai fini IVA con tre modalità, tra di loro alternative. Se, da un lato, la procedura “naturale” consiste nell’emissione del documento commerciale e nella memorizzazione elettronica e successiva trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, dall’altro è prevista comunque la possibilità di emettere fattura immediata o differita. Quest’ultima, infatti, “non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione” per i soggetti elencati nell’art. 22 del DPR 633/72.
La facoltà di avvalersi della fatturazione, in luogo della certificazione mediante documento commerciale nell’ambito del commercio al minuto, è ammissibile qualora il cedente o prestatore esprima tale intenzione “ed il cessionario/committente non manifesti una volontà contraria” (risposta a interpello n. 378/2022). Ciò, naturalmente, nel presupposto che quest’ultimo abbia comunicato il proprio codice fiscale, considerato che tale elemento risulta indispensabile per la predisposizione del file XML da trasmettere al Sistema di Interscambio.
Che gli operatori del commercio al minuto abbiano facoltà di emettere esclusivamente fatture per le operazioni effettuate lo si è potuto evincere, fra l’altro, nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate, in sede di prima applicazione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e invio dei corrispettivi, fece pervenire comunicazioni di anomalia a coloro che non risultava avessero proceduto alla trasmissione dei dati. In quella circostanza l’Amministrazione finanziaria precisò che non sarebbero stati necessari chiarimenti o segnalazioni per chi, “pur operando nell’ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate”, avesse “deciso di certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura”.
Già prima dell’introduzione dell’obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi, era previsto che al rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale non fossero tenuti i soggetti passivi che avessero certificato l’operazione con emissione di fattura (art. 3 del DPR 696/96).
Era (ed è), tuttavia, presente una specifica sanzione per l’omessa installazione “degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale” (art. 11 comma 5 del DLgs. 471/97). La norma è stata successivamente “aggiornata” per colpire la mancata adozione degli strumenti di cui all’articolo 2, comma 4 del DLgs. n. 127/2015 (ossia, in particolare, dei registratori telematici).
Fermo restando, quindi, che il commerciante al minuto avrebbe titolo, in presenza delle condizioni, a emettere esclusivamente fatture in relazione alle operazioni effettuate, la norma vigente potrebbe essere letta nel senso di dover considerare comunque obbligatoria l’installazione di un apparecchio per l’emissione dei documenti commerciali. In tal caso, i due adempimenti (certificazione da un lato, adozione degli apparecchi dall’altro) risulterebbero autonomi e distinti fra loro.
Va sottolineato, tuttavia, come il citato art. 2 comma 4 faccia riferimento, in alternativa a tale installazione, alla possibilità di ricorrere ad altre procedure conformi a quelle previste dai provvedimenti di attuazione dell’obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi (cfr. anche circ. Guardia di Finanza n. 2017/2021).
Al momento, secondo quanto previsto dal provv. 28 ottobre 2016 n. 182017 (e successive modifiche), il documento commerciale può essere generato non solo tramite il registratore telematico, ma anche mediante la c.d. “procedura web” (un’alternativa gratuita pensata per le categorie di soggetti che in passato emettevano ricevute fiscali). Si tratta di un servizio disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, cui l’operatore (o i suoi incaricati nel caso di società) può accedere mediante il portale “Fatture e Corrispettivi”.
I soggetti passivi che esercitano attività in cui è previsto un numero limitato di operazioni effettuate durante la giornata (es. falegnami, piccole officine di riparazione auto) potrebbero scegliere di emettere esclusivamente fatture, evitando così di acquistare un registratore telematico. Infatti, qualora il cessionario o committente non volesse comunicare il proprio codice fiscale, i commercianti avrebbero comunque la possibilità di accedere alla “procedura web” per emettere il documento commerciale on line, rilasciandone copia al cliente.
È legittimo chiedersi, dunque, quale possa essere la portata attuale dell’art. 11 comma 5 del DLgs. 471/97, nell’ipotesi di ricorso esclusivo alla fatturazione, considerato che i commercianti al minuto hanno sempre la possibilità di accedere alla “procedura web” messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, in alternativa all’installazione del registratore telematico.
Di fatto, proprio l’offerta di tale servizio parrebbe privare di efficacia la norma, a meno che non si ritenga che, per evitare la sanzione, il soggetto passivo debba comunque dimostrare di essersi avvalso o di volersi avvalere della procedura alternativa.