Il D.lgs. Semplificazioni ha previsto la novità in tema di soglia dei versamenti minimi per l’IVA e ritenute alla fonte.
In particolare, per l’imposta sul valore aggiunto, è stato innalzato il limite previsto per effettuare il versamento mensile o trimestrale da 25,82 a 100 euro.
Nel caso in cui l’importo sia inferiore alla predetta soglia, il versamento verrà effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È previsto, in ogni caso, che il versamento della somma venga effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno, sia in riferimento ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile) ovvero ai primi 3 trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale).
A prescindere dal superamento del suddetto importo limite, i versamenti saranno dovuti entro il 16 dicembre 2024.
Le disposizioni sopra indicate si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024.
Tale soglia limite è stata prevista, in via analoga, anche per il versamento delle ritenute operate sui compensi riferiti a redditi di lavoro autonomo e altri redditi o provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, di importo non superiore ad € 100,00.
Sarà quindi possibile eseguire il versamento: insieme a quello relativo al mese successivo; comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Tale novità è in vigore e quindi applicabile ai compensi/provvigioni corrisposti a decorrere dall’1/1/2024.
Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
In altre parole, il limite di versamento ritenute dei 100 euro viene controllato non in ragione della singola scadenza (entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso/provvigione) ma cumulando le ritenute mese dopo mese, perlomeno per le ritenute operate nei mesi da gennaio a ottobre.
L’obbligo di versamento scatterà quindi solo al superamento dell’importo di 100 euro di ritenute operate.
Le ritenute operate nel mese di novembre dovranno comunque essere versate anche se di importo inferiore al minimo, insieme all’eventuale importo relativo ai mesi precedenti non versato in quanto inferiore al minimo.
È evidente che, pur trattandosi di una semplificazione degli adempimenti tributari introdotta a favore del contribuente, può non risultare così semplice dal punto di vista organizzativo e gestionale.