Seppure progressivamente depotenziata nel tempo, la detrazione IRPEF relativa al cd. “bonus mobili” riscuote sempre un discreto successo tra i contribuenti.
La misura è stata prorogata dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1, comma 37) con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, e consiste in una detrazione IRPEF nella misura del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di: mobili; per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica: grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+, nonché classe A; per le spese sostenute dal 2022, si deve tener conto delle nuove etichette energetiche previste per gli elettrodomestici e, pertanto, la detrazione spetta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.
Rientrano nelle spese agevolabili anche le spese di trasporto e montaggio.
Per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 8.000 euro.
Come in passato, resta ferma la condizione di correlazione tra acquisto di mobili / grandi elettrodomestici e l’esecuzione di un intervento di ristrutturazione.
La detrazione, infatti, come ricordato dalle istruzioni di compilazione al dichiarativo, spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio: manutenzione ordinaria effettuata sulle parti comuni di edificio residenziale; manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile.
Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria, che consentono di fruire del bonus qui in esame, sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.
Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, arredo dell’appartamento condominiale del portiere).
Di fondamentale importanza è anche la tempistica: la data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
Qualora l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici sia destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.
È irrilevante l’ammontare delle spese sostenute per la ristrutturazione, così come è irrilevante il nesso specifico tra il mobile o l’elettrodomestico acquistato e l’intervento di ristrutturazione. Per esempio, la ristrutturazione di un bagno dà comunque titolo a fruire del bonus mobili per l’acquisto dei mobili del soggiorno.
Ciò che invece è assolutamente rilevante è la necessaria coincidenza tra il soggetto che sostiene le spese relative all’intervento di ristrutturazione ed il soggetto che sostiene la spesa per mobili / elettrodomestici.
Pertanto, se per esempio la pratica di ristrutturazione è intestata ad un genitore, ma le spese per i mobili risultano sostenute dal figlio, né il primo né il secondo potranno portare in detrazione le spese relative al mobilio ed agli elettrodomestici. Medesima limitazione vale nel caso di spese sostenute dai coniugi. In questo caso, se la CILA è stata presentata congiuntamente, a rilevare è l’intestazione delle fatture e dei relativi pagamenti; ad esempio, se le fatture di ristrutturazione sono intestate al marito, e le fatture dei mobili alla moglie, la detrazione mobili viene persa.
Ulteriore condizione essenziale è quella della tracciabilità del pagamento. Le forniture di mobili e grandi elettrodomestici, ai fini della detrazione, devono essere documentate da fatture dalle quali risulti con esattezza la tipologia di acquisto effettuato. Inoltre, tali fatture devono risultare onorate con bonifico (anche generico, non è necessario quello specifico per ristrutturazione), oppure con carta di credito o debito. Non valgono, invece, i pagamenti in contanti, e nemmeno quelli con assegni bancari o altri strumenti finanziari. La detrazione, invece, è fatta salva nel caso di acquisto avvenuto per il tramite di stipula di un finanziamento con pagamento rateale.