Con il provvedimento n. 213637, pubblicato il 30 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha previsto le modalità applicative per l’esercizio dell’opzione ex art. 167 comma 4-ter TUIR, che è stata introdotta dal DLgs. 209/2023.
In particolare, viene definito come esercitare il regime opzionale di imposizione che, attraverso il pagamento del 15% sull’utile contabile netto della controllata, consente al soggetto residente di evitare l’imputazione per trasparenza del reddito della controllata estera che sarebbe assoggettata al regime CFC.
In primo luogo, si specifica che l’opzione per l’imposizione sostitutiva è applicabile dal soggetto controllante nei confronti di tutte le controllate che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni: realizzano oltre un terzo dei proventi classificabili come “passive income”, secondo le categorie previste dalla lett. b), comma 4 dell’art. 167 del TUIR; redigono bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.
Come già si evince dal modello REDDITI 2024 SC, l’opzione in argomento può essere esercitata dal soggetto controllante “di ultimo livello” all’interno nel quadro FC e ha efficacia a partire dal periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.
Il provvedimento precisa che l’opzione ha effetto anche per le controllate a qualunque titolo acquisite nel periodo di efficacia dell’opzione purché ricorrano i requisiti relativi alla produzione di passive income e alla certificazione dei bilanci senza che sia necessaria una nuova opzione.
In merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%, si precisa che la base imponibile è rappresentata dall’utile contabile netto della controllata che deve essere calcolato a partire dal risultato contabile ottenuto dall’applicazione dei principi contabili utilizzati ai fini del bilancio consolidato, senza tuttavia considerare le rettifiche di consolidamento e le eventuali svalutazioni dei valori degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.
Inoltre, l’imposta sostitutiva calcolata sull’utile contabile netto dell’esercizio deve essere liquidata e versata dal soggetto controllante in proporzione alla quota di partecipazione agli utili allo stesso spettante, direttamente o indirettamente.
In caso di controllo indiretto per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi di ciascuna controllata sono imputati a tali soggetti e stabili organizzazioni per il tramite dei quali si verifica il controllo indiretto che provvedono alla liquidazione dell’imposta sostitutiva in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
Nel caso in cui al soggetto controllante siano stati imputati redditi di più controllate deve essere compilato un rigo per ciascuna controllata.
Il provvedimento conferma anche che l’imposta sostitutiva del 15% comporta l’esclusione dell’utile contabile netto dalla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi del socio controllante in sede di percezione del relativo flusso reddituale.
Si precisa inoltre che ai sensi dell’art. 165 del TUIR, non è riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero dalle controllate i cui redditi siano stati assoggettati a imposta sostitutiva.
Diverse novità vi sono, poi, in merito alla disciplina del c.d. “monitoraggio dei valori fiscali”.
Secondo quanto riportato nei §§ 7.1, 7.2 e 7.3, in caso di esercizio dell’opzione, viene meno per il soggetto controllante che abbia precedentemente optato per il monitoraggio l’obbligo di tracciare i valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite delle controllate estere, fino alla revoca o cessazione dell’opzione.
Alla revoca dell’opzione o alla cessazione della sua efficacia, il soggetto controllante residente potrà optare nuovamente per il monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite.
In tal caso, non si considerano le perdite fiscali estere maturate antecedentemente all’esercizio dell’opzione, assumendo quali valori di partenza valori pari a zero.
Qualora il soggetto residente intenda utilizzare le eventuali perdite residue (virtuali), nonché le eventuali eccedenze di interessi e/o di ROL e i valori fiscali aggiornati degli elementi patrimoniali delle medesime controllate estere in sede di eventuale e successiva tassazione per trasparenza in applicazione della disciplina CFC, il medesimo controllante è comunque tenuto al monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite delle controllate estere.
Cessare di applicare il monitoraggio fiscale sembra quindi comporti, una volta revocata l’opzione, l’impossibilità di considerare le perdite maturate antecedentemente all’applicazione dell’imposizione sostitutiva.