22 aprile 2024 – Modello IVA TR I trimestre 2024 entro il 30 aprile

Il 30 aprile p.v. è il termine ultimo per la presentazione telematica del modello TR mediante cui si richiede l’utilizzo in compensazione o il rimborso del credito IVA maturato nel I trimestre 2024. L’istanza può essere presentata dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre di riferimento un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che rispettino almeno uno dei requisiti previsti dall’articolo 30 comma 3 del Decreto IVA, ovvero: aliquota media (art. 30 comma 3 lett. a) per i soggetti passivi che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativi agli acquisti e alle importazioni; operazioni non imponibili (art. 30 comma 3 lett. b) per un ammontare superiore al 25 per cento dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo; acquisto di beni ammortizzabili (art. 30 comma 3 lett. c) per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili; operazioni non soggette (art. 30 comma 3 lett. d) per un importo superiore al 50 per cento di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Decreto IVA; soggetti non residenti (art. 30 comma 3 lett. e) e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
Le modalità con cui vengono erogati i rimborsi sono sancite dall’articolo 38-bis del Decreto IVA; l’ammontare del credito andrà indicato nel rigo TD6 del modello TR. Per i rimborsi inferiori a 30.000 euro annui non è richiesta alcun tipo di garanzia, quindi direttamente erogabili con la presentazione del modello TR. Mentre, superata la soglia dei 30.000 euro, la garanzia si rende necessaria in presenza di situazioni di rischio: unica eccezione è rappresentata dal modello TR munito del visto di conformità, o sottoscritto dall’organo di controllo e corredato dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente che attesti l’esistenza di determinati requisiti patrimoniali.
Nel caso in cui in credito richiesto a rimborso sia superiore a 30.000 euro è dovuta la garanzia in presenza di situazioni di rischio. Dette situazioni sono: esercizio dell’attività da un periodo inferiore ai 2 anni (escluse start-up innovative); modello TR privo di visto; notifica di avvisi di accertamento o di rettifica, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro, al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro, e all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro; richiesta del rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
In alternativa alla richiesta di rimborso è possibile chiedere l’utilizzo del credito in compensazione; in questo caso l’ammontare del credito andrà indicato nel rigo TD7. L’utilizzo del credito IVA infrannuale di importo fino a 5.000 euro può essere effettuato liberamente previa presentazione dell’istanza; di contro, il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di compensazione.
Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 241/1997 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito.
I soggetti ISA che presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2022, o almeno pari a 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2023, ovvero, del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2024, per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. b), del D.L. n. 50/2017.