4 aprile 2024 – Rivalutazione partecipazioni 2024

La Legge 448/2001 introduceva per la prima volta la possibilità di fruire di questo tipo di agevolazione, successivamente vi è stata una riproposizione della stessa di anno in anno.
La Legge di Bilancio 2024 ha previsto l’ennesima proroga per quanto concerne le partecipazioni.
Rideterminare il valore di partecipazioni sulla base del valore loro attribuito da una perizia di stima giurata, valore da considerare in luogo del valore di acquisto ai fini del calcolo della plusvalenza da tassare all’atto della vendita ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere a), b) c) e c-bis), TUIR.
L’assunzione del valore di perizia in luogo del costo di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze da utilizzare in compensazione o riportare nei periodi d’imposta successivi, ai sensi dell’art. 68 TUIR. In caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate ai sensi dell’art. 5, legge n. 448/2001, se il valore della perizia dovesse essere superiore al prezzo di vendita, la minusvalenza non può assumere rilevanza fiscale per il contribuente.
La Legge di Bilancio 2024 consente di beneficiare dell’agevolazione in riferimento alle partecipazioni detenute fuori dal regime di impresa, possedute al 01/01/2024. A poter beneficiare di detta rivalutazione sono, quindi, le persone fisiche.
A rimanere esclusi dall’agevolazione sono i soggetti titolari di reddito di impresa.
I beni che possono essere rivalutati sono i seguenti: partecipazioni in società non quotate, sia qualificate (percentuale superiore al 20% dei diritti di voto o del 25% del capitale) che non qualificate (percentuale inferiore al 20% dei diritti di voto o del 25% del capitale); titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati.
La rideterminazione del valore delle partecipazioni presuppone la determinazione del valore dei beni oggetto dell’agevolazione alla data del 01/01/2024. Per questo motivo è stabilito che venga redatta una perizia di stima giurata da un professionista abilitato, che, ai fini delle partecipazioni è facilmente individuato in un soggetto iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Oltre alla redazione ed asseverazione della perizia di stima, il termine previsto per l’asseverazione è quello del 30/06/2024, è necessario procedere al versamento dell’imposta sostitutiva del 16%.
L’imposta sostitutiva va versata entro il 30/06/2024 in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo scadenti rispettivamente al 30/06/2024 – 30/06/2025 – 30/06/2026, la prima rata (in caso di rateazione) va versata tassativamente entro il 30/06/2024.
Precisazione di rilevante importanza è stata “portata alla luce” con la risoluzione ministeriale 47E del 2002, in cui si stabilisce che la perizia può essere asseverata anche dopo la vendita dei beni oggetto di rivalutazione purché si tratti di una partecipazione non gestita da intermediari abilitati ai sensi del DL 461/1997, solo in detto caso infatti, a norma dell’art. 5 comma 7, il contribuente deve fornire all’intermediario copia della perizia giurata unitamente all’estensore della stessa e al codice fiscale della società periziata. Anche la risoluzione 53E del 2015 si esprime in tal senso riformulando alcune precedenti interpretazioni (contrarie) fornite dall’Agenzia delle Entrate sulla base di più recenti interventi interpretativi (favorevoli) da parte della Corte di cassazione.
Attenzione però, in quanto, sebbene non asseverata e giurata, la perizia deve essere redatta in data antecedente al rogito dato che in atto va indicato il valore periziato.
La rivalutazione va indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui la rivalutazione è stata eseguita. Quindi per quanto rivalutato nel 2024, andrà compilato apposito quadro RT nel modello Redditi 2025.
Con riferimento alla rivalutazione di partecipazioni, andrà compilato il quadro RT del modello Redditi e andrà indicato: valore rivalutato da perizia, aliquota applicata, imposta sostitutiva dovuta, imposta versata con precedenti rivalutazioni, imposta da versare, indicazione dell’eventuale rateazione, indicazione che l’imposta dovuta è parte di un versamento cumulativo.
L’innalzamento dell’imposta sostitutiva rispetto alle aliquote previste per il passato, l’art. 5 comma 2 della Legge 448/2001 prevedeva un’aliquota del 4%, rende ora necessaria una attenta valutazione in merito alla convenienza o meno dell’operazione di rivalutazione.
La valutazione di convenienza presuppone – nel caso delle partecipazioni – il confronto tra l’imposta sostitutiva del 16% sul valore da perizia e la percentuale del 26% da applicare invece alla plusvalenza.
In buona sostanza la rivalutazione è conveniente solo nell’ipotesi in cui: 16% del valore di perizia < 26% della plusvalenza; da cui possiamo ricavare la formula che esprime la convenienza quando la plusvalenza risulta superiore al 61,53% del valore della partecipazione oggetto di perizia.