L’“aiuto alla crescita economica” (c.d. Ace, introdotta dall’art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214) consiste nella detassazione di una parte degli incrementi in denaro del patrimonio netto. L’agevolazione si sostanzia nella possibilità di dedurre dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al c.d. “rendimento nozionale del nuovo capitale proprio”, da determinare applicando un coefficiente (rendimento nozionale) pari all’1,3% sulla variazione in aumento del capitale proprio (ovvero la somma algebrica, se positiva, tra gli incrementi ed i decrementi del capitale proprio) risultante al termine di ciascun anno agevolato (fino al 31 dicembre 2023) rispetto a quello esistente alla data del 31 dicembre 2010, al netto dell’utile 2010 (o, se successiva, alla data della costituzione del soggetto beneficiario).
In particolare, la variazione in aumento del capitale proprio è costituita dalla somma algebrica, se positiva, tra i seguenti elementi positivi (incrementi) e negativi (decrementi) delle voci di patrimonio netto rilevanti.
Incrementi rilevanti: conferimenti in denaro (rilevano tutti i versamenti fatti, sia se destinati ad incrementare il capitale sia se finalizzati alla copertura delle perdite); accantonamenti di utili a riserva.
Sono, invece, irrilevanti: gli utili destinati a riserve non disponibili (per esempio, riserve formate a seguito della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto ai sensi dell’art. 2426, c. 1, n. 4, c.c.; riserve di utili su cambi); gli utili, ancorché derivanti da redditi realmente conseguiti, che per Legge non sono distribuibili né utilizzabili per aumenti di capitale sociale o per copertura di perdite.
Decrementi rilevanti: ai fini Ace rilevano, quali decrementi le riduzioni del patrimonio netto (riduzioni di capitale sociale, di riserve di utili, di riserve di capitale) con attribuzione, a qualsiasi titolo, sia in denaro che in natura, ai soci/partecipanti.
Viceversa, non rilevano quali decrementi: le distribuzioni dell’utile d’esercizio; le riduzioni di patrimonio derivanti da perdite; i decrementi conseguenti a operazioni di fusione/scissione.
La variazione in aumento (incrementi – decrementi) del capitale proprio (rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010) non può essere superiore al patrimonio netto risultante dal relativo bilancio:
con esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie; tenendo conto delle rettifiche operate in sede di prima applicazione dei Principi contabili e del cambiamento di Principi già adottati (Dm 3 agosto 2017).
Per completezza ricordiamo che, per il solo anno 2021, era stata introdotta la c.d. Super Ace (o Ace innovativa – ex art. 19, DL 73/2021): con applicazione di un coefficiente del 15% sulle variazioni in aumento del capitale proprio: fino ad un massimo di 5 milioni di euro; con rilevanza per l’intero ammontare (a prescindere dalla data di effettuazione dell’incremento).
L’articolo 5 del D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 216 ha previsto l’integrale abrogazione dell’ACE dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Tuttavia, questa disposizione ha fatto salve le deduzioni ACE pregresse non utilizzate. Infatti, è stata prevista la possibilità di riportare in avanti le eventuali eccedenze di deduzione rispetto al reddito complessivo netto del periodo di imposta 2023. Per effetto di questa previsione, l’importo che potrà essere portato a riduzione del reddito dell’esercizio 2024 e dei successivi è costituito dalle deduzioni maturate nell’esercizio 2023 ovvero negli anni precedenti e riportate a tale esercizio: non assorbite dal reddito del contribuente nella dichiarazione Redditi 2024 (in quanto in perdita fiscale o per incapienza di importo); non trasferite al consolidato fiscale ovvero non convertite in credito Irap da ripartire in cinque quote annuali di pari importo (art. 1, c. 4, DL 201/2011).
Coerentemente con quanto sopra, nella circolare 6 febbraio 2024 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, nel caso in cui l’importo del rendimento nozionale dovesse eccedere il reddito complessivo netto, l’eccedenza del rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.
All’interno dei gruppi, l’eventuale eccedenza ACE potrà essere prioritariamente attribuita (nei limiti del reddito del gruppo) alla fiscal unit. La quota di eccedenza non attribuita al gruppo potrà essere (anche in misura parziale): riportata nei periodi d’imposta successivi, ai fini della determinazione del reddito imponibile della singola società partecipante al consolidato fiscale; trasferita nuovamente alla fiscal unit nei periodi d’imposta successivi (in particolare, secondo la circolare 12/2014 dell’Ag. Entrate, l’attribuzione delle eccedenze Ace alla fiscal unit deve avvenire obbligatoriamente in misura pari alla capienza del reddito complessivo netto del gruppo); trasformata in credito d’imposta, utilizzabile in compensazione ai fini Irap in capo alla singola società.
Infine, a livello contabile si ricorda le eccedenze di Ace possono avere originato l’iscrizione di imposte anticipate nel caso in cui non vi sia stato assorbimento della singola società o del gruppo, ricorrendo i requisiti del principio Oic 25.