Dal 1° marzo scorso la ritenuta operata sui pagamenti effettuati tramite bonifici parlanti è pari all’11 per cento anziché l’8 per cento. È quindi entrata in vigore la novità prevista dalla Legge di Bilancio del 2024.
La maggiore ritenuta determina un’anticipazione dell’imposizione per le imprese che hanno effettuato interventi edilizi per i quali il committente abbia fruito dei relativi bonus fiscali. La ritenuta più elevata si applica indipendentemente dall’intervento edilizio eseguito. L’unica condizione, come detto, consiste nell’effettuazione del pagamento tramite “bonifico parlante”.
La disposizione riguarda, quindi, il Superbonus, gli interventi finalizzati al risparmio energetico, i pagamenti delle somme riguardanti gli interventi aventi ad oggetto il recupero del patrimonio edilizio, il Sismabonus, e le spese finalizzate per la rimozione delle barriere architettoniche.
La ritenuta è a titolo di acconto ai fini Irpef o Ires a seconda del soggetto destinatario del pagamento. Se il committente non fruisce delle predette agevolazioni fiscali e il pagamento viene effettuato tramite un bonifico ordinario la ritenuta non è applicata.
Deve poi tenersi presente quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate a proposito dello sconto in fattura parziale. Secondo l’Amministrazione finanziaria se il committente intende beneficiare dell’agevolazione fiscale per il tramite dello sconto in fattura, la parte di pagamento non agevolata deve essere comunque effettuata tramite “bonifico parlante”. Conseguentemente, Poste Italiane o la banca saranno comunque tenute ad operare il prelievo fiscale. Ad esempio, se l’importo dovuto per un intervento di recupero edilizio ammonta a 20.000 euro e la parte scontata è pari a 10.000 euro, l’importo residuo, anch’esso pari a 10.000 euro dovrà essere corrisposto tramite “bonifico parlante”. L’accredito all’impresa appaltatrice sarà effettuato al netto della ritenuta dell’11 per cento. La somma accreditata sarà quindi pari a 8.900 euro.
Invece, non deve essere operata alcuna ritenuta fiscale con riferimento al corrispettivo pagato per l’acquisto di immobili ristrutturati che attribuisce il diritto a fruire della detrazione del 50 per cento ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Il beneficio spetta quando gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano l’immobile. Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione del 50 per cento su un importo forfettario: 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. Il prezzo comprende anche l’Iva addebitata all’acquirente. In tale ipotesi, il beneficio fiscale non richiede l’effettuazione del bonifico parlante e quindi l’impresa che ha posto in essere la cessione non subisce alcuna ritenuta d’acconto.
La medesima soluzione riguarda il c.d. Sismabonus acquisti. Anche in questo caso il prezzo di vendita dell’immobile ricostruito con criteri antisismici non deve essere pagato con bonifico parlante.
Un’ulteriore eccezione riguarda il c.d. bonus mobili. Per beneficiare di tale bonus, le spese di acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredo degli immobili ristrutturati possono essere pagate mediante bonifico bancario o postale “ordinario”, oppure mediante carte di debito o di credito. In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 29/2013. Il soggetto venditore non subirà, anche in tale ipotesi alcuna ritenuta sul corrispettivo così percepito.