Entro martedì 16 gennaio 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro devono versare la seconda o unica rata degli acconti d’imposta relativi al 2023. È la conseguenza di quanto stabilito dall’art. 4 del DL 145/2023 convertito (c.d. DL “Anticipi”). Si ricorda che il differimento (rispetto alla solita data del 30 novembre) è applicabile ai contribuenti persone fisiche che, nel 2022, hanno svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo con ricavi o compensi, indicati nel modello REDDITI PF 2023, compresi entro il suddetto limite.
Dal beneficio sono quindi esclusi: le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro; le persone fisiche “non titolari” di partita IVA, compresi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA; i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali). Questi contribuenti dovevano, quindi, procedere al versamento entro lo scorso 30 novembre 2023.
Sotto il profilo oggettivo, la proroga interessa l’acconto “dovuto in base alla dichiarazione dei redditi”.
In assenza di contrarie indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, vi rientrano quindi, oltre all’IRPEF, anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto.
Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi: l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio; l’imposta sostitutiva per il regime forfetario; la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi; l’IVIE; l’IVAFE; l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni; la c.d. “tassa etica”.
Tutte le citate imposte sono, infatti, liquidate nel modello REDDITI. Sono invece esclusi dalla proroga i contributi previdenziali e i premi INAIL.
In merito alla verifica del superamento, o meno, del limite di 170.000 euro, per le imprese familiari e le aziende coniugali occorre fare riferimento all’ammontare “complessivo” dei ricavi (e, quindi, considerando anche la quota attribuita ai collaboratori familiari o al coniuge del titolare).
Se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, per accertare il mancato superamento della soglia occorre sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività esercitate. Allo stesso modo e per i medesimi fini, se vengono esercitate contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, bisogna sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività.
Recependo normativamente il chiarimento reso dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 31/2023 (§ 2), in sede di conversione del DL 145/2023 nella L. 191/2023, è stato specificato che, per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di 170.000 euro si intende riferito al volume d’affari risultante dal rigo VE50 (“Volume d’affari”) del modello IVA 2023.
Se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022, tenendo conto delle operazioni certificate sia tramite fattura, sia mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Per il pagamento, occorre utilizzare il modello F24 adoperando i consueti codici tributo (es. “4034” per l’IRPEF, “1791” per l’imposta sostitutiva per il regime forfetario, “1794” per l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio, ecc.). Peraltro, atteso che, nello specifico, il versamento avviene in un anno successivo (2024) a quello di riferimento dell’acconto (2023), occorre fare attenzione alla compilazione della colonna “anno di riferimento”, nella quale deve essere riportato “2023” e non “2024”.
È possibile anche il pagamento in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.
Infine, coloro che hanno erroneamente ritenuto di poter fruire della proroga al 16 gennaio 2024 pur in assenza dei requisiti sopra delineati, per sanare i versamenti non eseguiti entro il 30 novembre 2023 possono avvalersi del ravvedimento operoso secondo le regole ordinarie.