15 gennaio 2024 – Dal 2024 nessuna esenzione per i redditi fondiari di coltivatori diretti e IAP

Fino all’anno 2023, erano esclusi dalla base imponibile dell’IRPEF i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (art. 1 comma 44 della L. 232/2016).
Tale esenzione non è stata oggetto di proroga, né in sede di legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), né con altre disposizioni. Pertanto, salvo future proroghe, a partire dal 2024 i redditi dominicali e agrari relativi a tali terreni risulteranno imponibili ai fini dell’IRPEF (e delle relative addizionali) e andranno pertanto indicati come tali nel quadro RA a partire dalle dichiarazioni REDDITI PF o SP 2025 (per l’anno 2024).
Tuttavia, “a regime” permangono le agevolazioni, per la determinazione dei redditi dominicali e agrari, per: l’affitto di terreni a “giovani imprenditori agricoli” (art. 14 comma 3 della L. 441/98); i terreni posseduti e condotti da CD e IAP iscritti nella previdenza agricola, analogamente a quanto previsto per la previgente esenzione (art. 1 comma 512 della L. 228/2012).
La prima agevolazione dispone che per i terreni concessi in affitto a “giovani imprenditori agricoli” non si applichino le rivalutazioni dell’80% e del 70% previste rispettivamente per i redditi dominicali e agrari ex art. 3 comma 50 della L. 662/96 (si applicano tuttavia le rivalutazioni del 30% ex art. 1 comma 512 della L. 228/2012). L’agevolazione spetta per i terreni concessi in affitto per uso agricolo se, al contempo: la durata dell’affitto è fissata per un periodo non inferiore a 5 anni, con diritto di precedenza alla scadenza; i terreni sono concessi in affitto a imprenditori che, alla data della stipula del contratto, non hanno ancora compiuto i 40 anni e che hanno la qualifica di CD o IAP, anche in forma societaria (o che acquisiscono tale qualifica entro 2 anni dalla sottoscrizione). Tale agevolazione spetta non solo all’affittuario (per i redditi agrari), ma anche al proprietario concedente (per i redditi dominicali).
Invece, con la seconda agevolazione “a regime”, per i CD e gli IAP iscritti alla previdenza agricola non si applica l’ulteriore rivalutazione del 30% per i redditi dominicali e agrari (mentre si applica la rivalutazione dell’80% per i redditi dominicali e del 70% per i redditi agrari). Tale agevolazione (così come l’analoga esenzione prevista fino al 2023), spetta: sia per i terreni posseduti e condotti da CD e IAP (in questo caso è ridotto il reddito dominicale e il reddito agrario); sia per i terreni presi in affitto da CD e IAP per curarne la conduzione (in questo caso l’agevolazione riguarda esclusivamente il reddito agrario, in quanto l’imposizione del reddito dominicale compete al proprietario).
Inoltre, possono beneficiare dell’agevolazione i soci delle società semplici che attribuiscono per trasparenza redditi fondiari ai soci persone fisiche, in possesso della qualifica di CD o IAP (mentre non riguarda i soci delle snc e delle sas che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale ex art. 1 comma 1093 della L. 296/2006).
Le due agevolazioni hanno una portata applicativa differente. Infatti, in caso di affitto, le agevolazioni per CD e IAP si applicano solo per i redditi agrari in capo all’affittuario che conduce il terreno (se presenta dette qualifiche); al contrario, le agevolazioni per l’affitto a “giovani imprenditori agricoli” si applicano sia al proprietario (o titolare di diritti reali) che concede il terreno (per i redditi dominicali), sia all’affittuario “giovane imprenditore agricolo” (per i redditi agrari).
I due benefici richiedono inoltre presupposti differenti, e pertanto possono trovare applicazione congiunta se i requisiti sono compresenti. Per un verso, infatti, per il riscontro dell’agevolazione per l’affitto a “giovani imprenditori agricoli” è necessario che sia concluso un contratto con caratteristiche determinate (affitto con durata superiore a 5 anni e diritto di precedenza alla scadenza); è inoltre necessario che al momento della conclusione del contratto l’affittuario abbia un’età inferiore a 40 anni. Tuttavia, per altro verso, l’agevolazione per l’affitto a “giovani imprenditori agricoli” può essere riconosciuta anche se l’affittuario è privo della qualifica di CD o IAP al momento della sottoscrizione (purché tale qualifica sia acquisita entro 2 anni da tale data). Se, dunque, per un terreno viene concluso un contratto di affitto a uso agricolo che presenta le caratteristiche di cui all’art. 14 comma 3 della L. 441/98, a favore di un CD o IAP che ha meno di 40 anni al momento della sottoscrizione, in capo all’affittuario si cumuleranno entrambe le agevolazioni. Per la determinazione del reddito agrario dell’affittuario, pertanto, alla base catastale non dovrà applicarsi né la rivalutazione del 70%, né quella ulteriore del 30%.