Il Tribunale di Salerno, nell’ordinanza del 31 ottobre 2023, ha fornito alcune interessanti indicazioni in tema di decisioni dei soci nelle società di persone, con particolare riferimento al caso della trasformazione di una società di persone in una società di capitali. In primo luogo, si osserva come il principio di cui all’art. 2377 comma 8 c.c. – secondo il quale non è possibile l’annullamento della delibera assembleare che sia stata sostituita da un’altra presa in conformità alla legge o allo statuto – seppure dettato con riferimento alla spa, debba ritenersi applicabile anche alle decisioni delle società di persone. La citata disposizione esprime, infatti, un principio di ordine generale, estensibile anche all’impugnazione delle delibere assunte nell’ambito di tali società. L’ordinanza in commento prosegue, poi, esaminando la validità della delibera impugnata che, nella specie, aveva ad oggetto la trasformazione di una sas in srl ed era stata assunta dai soci accomandanti, rappresentanti la quasi totalità del capitale sociale, in assenza del socio accomandatario, il quale non aveva ricevuto l’avviso di convocazione dell’assemblea per “momentanea irreperibilità”, ritirando il plico pochi giorni dopo la tentata consegna, ad assemblea già tenuta. Dopo una completa ricognizione dei diversi orientamenti rinvenibili con riguardo alle modalità di assunzione delle decisioni nelle società di persone, non espressamente disciplinate dalla legge, il Tribunale di Salerno afferma, con specifico riguardo all’operazione di trasformazione, che l’art. 2500-ter c.c. si riferisce a una generica “decisione”, laddove l’art. 2498 c.c. ante riforma faceva riferimento a una “deliberazione di trasformazione”. Tale scelta terminologica lascerebbe intendere che, effettivamente, nelle società di persone, per procedere alla trasformazione non sarebbe necessario ricorrere al metodo assembleare, con preventiva convocazione dell’assemblea, ferma restando la necessità che la trasformazione sia attuata con atto pubblico ex art. 2500 c.c. In via alternativa al meccanismo assembleare, dunque, sarebbe possibile inviare ai soci un invito ad acconsentire alla decisione o a manifestare la propria volontà in argomento entro un certo termine. Questo consentirebbe, infatti, la previa informazione di tutti i soci con riguardo alla decisione da assumere e il loro coinvolgimento nel procedimento. Ciò che non sarebbe consentito, secondo il provvedimento in commento, sarebbe, invece, l’assunzione di una decisione “a sorpresa”, senza informare preventivamente tutti i soci circa l’oggetto e le modalità di deliberazione; ossia limitandosi a raccogliere un numero di consensi sufficiente a formare la maggioranza richiesta dalla legge. Questo modo di operare, da un lato, non sembra coerente con i principi generali di tutela della minoranza e, dall’altro lato, non potrebbe essere giustificato neppure richiamando per analogia le pronunce di legittimità che, con riguardo al procedimento di esclusione del socio, hanno affermato che la previa informazione o convocazione del socio da escludere sarebbe superflua (cfr. Cass. 4 luglio 2018 n. 17490). In tali peculiari ipotesi, infatti, il socio escluso – in evidente conflitto di interessi – non potrebbe comunque esprimere il proprio voto. Nel caso di specie, peraltro, il Tribunale ha valorizzato un ulteriore elemento di fatto: la circostanza che i soci, pur non essendovi tenuti, né in forza della legge, né per previsione dell’atto costitutivo, avessero deciso volontariamente di utilizzare il meccanismo assembleare, con la conseguenza che, scelta tale via, l’effettiva comunicazione della data, del luogo e dell’oggetto dell’assemblea avrebbe dovuto essere garantita. La validità della delibera assembleare in questione non poteva essere pronunciata neppure in considerazione del fatto che il socio assente rappresentava solo l’1% del capitale e constasse il voto favorevole di tutti gli altri soci. Il Tribunale precisa, infatti, che neppure l’esistenza di una maggioranza schiacciante legittima l’elusione delle previsioni a tutela dei diritti della minoranza con riguardo sia all’oggetto della decisione ed alle modalità della sua assunzione, sia, vista la scelta di adottare il metodo assembleare, alla regolare convocazione del socio. In questo caso, del resto, il rispetto della procedura formale non integrerebbe un mero formalismo, ma una modalità di concreta estrinsecazione del rapporto sociale tra tutti i soggetti coinvolti, che hanno il diritto di: partecipare e deliberare nelle modalità previste; far valere la propria posizione, quand’anche di minoranza.