Il 27 dicembre 2023 scade il termine per versare l’acconto IVA relativo all’anno in corso.
In virtù dell’art. 6 della L. 405/90, le modalità di determinazione dell’acconto sono tre (secondo la dizione
della circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2017): il metodo c.d. “storico”, che assume quale base di calcolo l’imposta dovuta nell’ultimo mese o trimestre del 2022; il metodo c.d. “previsionale”, in cui il conteggio è effettuato attraverso una stima della liquidazione riferita all’ultimo mese o trimestre del 2023; il metodo c.d. “effettivo”, che tiene conto delle operazioni eseguite nell’ultimo mese o trimestre dell’anno, fino alla data del 20 dicembre 2023.
I soggetti passivi possono scegliere la metodologia che risulti loro più conveniente o di più semplice adozione, ponendo tuttavia attenzione al fatto che la scelta del metodo “previsionale” potrebbe risultare particolarmente rischiosa in ragione del fatto che per la stima delle operazioni riferite all’ultimo mese o trimestre, occorre avere ragionevole certezza in merito alla sussistenza delle fatture attive e passive riferite all’ultimo periodo dell’anno.
Il metodo c.d. “effettivo” potrebbe, però, risultare conveniente per i soggetti passivi che applicano il regime di IVA per cassa ai sensi dell’art. 32-bis del DL 83/2012.
Si rammenta, infatti, che lo speciale regime opzionale consente ai soggetti passivi di rinviare l’esigibilità dell’IVA al momento di incasso del corrispettivo (a prescindere dalla data di emissione della fattura).
Per contro, con riferimento agli acquisti, non è consentito l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta prima che il corrispettivo sia pagato al proprio fornitore.
Il metodo c.d. “effettivo”, disciplinato dall’art. 6 comma 3-bis della L. 405/90, prevede che nel conteggio dell’acconto si debbano considerare sia le operazioni “annotate o che avrebbero dovuto essere annotate”, sia quelle “effettuate” sino alla data del 20 dicembre.
Il riferimento all’effettuazione delle operazioni porta a includere nel calcolo non solo le operazioni già registrate in tale periodo ma anche quelle per le quali si sia verificato il momento impositivo di cui all’art. 6 del DPR 633/72.
Nel particolare caso del regime dell’IVA per cassa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto passivo è tenuto comunque a emettere le fatture ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72 e a procedere all’annotazione delle stesse, avendo, tuttavia, presente che “l’imposta, relativa alle operazioni per le quali ha esercitato l’opzione”, deve essere computata “nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel quale è incassato il corrispettivo ovvero nel corso del quale scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione”, fatto salvo il caso in cui tale soggetto passivo sia in pendenza di una procedura concorsuale (circ. n. 44/2012, § 6.2).
Ciò conduce a ritenere che le fatture registrate per le quali non si sia ancora verificato il presupposto impositivo, nonostante l’annotazione, non possano confluire nella liquidazione periodica calcolata secondo il metodo effettivo.
Ne potrebbe discendere una particolare convenienza per i soggetti passivi in regime di IVA per cassa, dal momento che dovrebbero essere conteggiate, ai fini dell’acconto IVA secondo il metodo “effettivo”, le sole operazioni attive per le quali i corrispettivi sono incassati: dal 1° dicembre 2023 al 20 dicembre 2023, per i soggetti che effettuano le liquidazioni su base mensile; dal 1° ottobre 2023 al 20 dicembre 2023, per i soggetti con hanno optato per le liquidazioni trimestrali.
Di conseguenza, per le operazioni i cui corrispettivi sono incassati successivamente al 20 dicembre 2023, non si realizza l’esigibilità dell’imposta, né l’operazione può dirsi “effettuata” a norma dell’art. 6 del DPR 633/72. Pertanto, non dovrebbe essere necessario il computo delle stesse nemmeno ai fini dell’acconto IVA (laddove calcolato in base al metodo c.d. “effettivo”).
Va, nondimeno, considerato, che l’art. 6 comma 3-bis della L. 405/90 dispone che possa essere conteggiata in diminuzione dell’importo a debito, nel metodo c.d. “effettivo”, l’imposta relativa agli acquisti (e alle importazioni) annotati nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72, dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie, quella detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell’importo stesso.
Considerato che il regime dell’IVA per cassa prevede che la detrazione possa essere esercitata solo a seguito del pagamento del corrispettivo al fornitore, ai fini della valutazione di convenienza, è da considerare che non sarebbero conteggiate tra le fatture passive dell’ultimo mese o trimestre quelle il cui pagamento è programmato per gli ultimi giorni dell’anno.