I lavoratori autonomi, i professionisti della Gestione separata e i committenti possono ancora presentare la domanda per chiedere all’INPS il riconteggio dei debiti annullati per effetto delle misure di “stralcio mille euro”, al fine dell’implementazione della loro posizione assicurativa.
Come comunicato dall’INPS con il messaggio n. 4244/2023, la domanda di riconteggio dei debiti annullati potrà essere trasmessa entro l’11 dicembre 2023.
Viene in sostanza differito il termine del 10 novembre inizialmente stabilito con la circ. n. 86/2023 al fine di consentire alla Struttura INPS territorialmente competente di esaminare la pratica e, in caso di accoglimento, di notificarne l’esito all’interessato in tempo utile per il pagamento dei contributi dovuti e delle sanzioni civili.
Non cambia invece il termine del 31 dicembre 2023 per il pagamento integrale delle somme oggetto di riconteggio, che dovrà essere effettuato in unica soluzione.
Si ricorda che la possibilità di chiedere all’INPS il riconteggio dei debiti stralciati è stata prevista dall’art. 23-bis del DL 48/2023, mentre le istruzioni operative sono state fornite dall’INPS con la circ. n. 86 del 10 ottobre 2023. Nel dettaglio, la possibilità di riconteggio riguarda i debiti contributivi annullati ai sensi: dell’art. 1 comma 222 della L. 197/2022, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a 1.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015; dell’art. 4 del DL 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a 1.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Tale facoltà riguarda i soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, nonché i committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
La richiesta di riconteggio non è un obbligo per i suddetti soggetti, i quali possono autonomamente decidere se richiederlo o meno. In caso di richiesta e di pagamento integrale delle somme dovute, la posizione assicurativa dei richiedenti sarà implementata. Si evidenzia che il pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre 2023; qualora il pagamento di quanto dovuto non avvenisse entro tale data, o in caso di pagamento parziale, non si potrà procedere con l’implementazione della posizione assicurativa e le somme eventualmente corrisposte saranno rese disponibili al richiedente per il rimborso (in assenza di ulteriori e diverse situazioni debitorie).
Condizione necessaria per poter chiedere all’INPS il riconteggio dei debiti stralciati è che questi ultimi non siano prescritti e pertanto la possibilità potrà essere esercitata se, alla data dell’annullamento automatico, risulti verificata la titolarità dell’Istituto di previdenza a ricevere il pagamento dei debiti stralciati. Come indicato con la circ. n. 86/2023, la valutazione del rispetto della previsione di cui all’art. 3 comma 9 della L. 335/95 sarà effettuata con riguardo allo stato in cui i crediti oggetto di annullamento si trovavano alla data del 24 ottobre 2018, per lo stralcio ex DL 119/2018, e alla data del 30 aprile 2023, per lo stralcio di cui alla L. 197/2022.
Per quanto riguarda gli aspetti operativi, si ricorda che l’INPS ha predisposto due moduli di domanda, distinti secondo la misura di stralcio (uno per il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’art. 4 del DL 119/2018 e uno per il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’art. 1 comma 222 della L. 197/2022).