30 ottobre 2023 – Le imprese agricole con personalità giuridica devono comunicare il titolare effettivo  

Con la pubblicazione del decreto MIMIT del 29 settembre 2023 sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023, il registro dei titolari effettivi è ufficialmente operativo. Entro l’11 dicembre andranno comunicati i dati relativi al titolare effettivo (ovvero della persona fisica o delle persone fisiche alla quale, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo) delle: imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c. (srl; spa; sapa; società cooperative); delle persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel registro di cui al DPR 361/2000 (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato); dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e degli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia.
Ma sorge una criticità con riguardo al settore agricolo, che è quella di capire se si è obbligati alla comunicazione e, in caso affermativo, chi vada indicato come titolare quando la compagine sociale si compone di più persone, o vi siano partecipazioni “a catena”. Il mondo agricolo, infatti, non si esaurisce nelle srl o spa ma racchiude altre forme di organizzazione societaria (come le organizzazioni tra produttori, associazioni tra produttori, consorzi e cooperative).
Nei casi di imprese dotate di personalità giuridica si utilizzano i criteri “scalari”, indicati all’art. 20 del DLgs. n. 231/2007 al comma 2 (criterio della proprietà diretta o indiretta di partecipazioni superiori al 25% delle partecipazioni in capo ad una o più persone fisiche), al comma 3 (criterio del controllo o influenza dominante dei voti in assemblea) e, infine, al comma 5 (criterio residuale che individua il titolare in una o più persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società).
Un caso molto comune di non facile e immediata soluzione potrebbe essere l’individuazione del titolare effettivo nelle cooperative agricole e nella maggior parte dei consorzi.
È molto probabile che, in queste situazioni, i criteri indicati al comma 2 e 3 dell’art. 20 del DLgs. n. 231/2007 non trovino applicazione e, dunque, il titolare effettivo vada individuato sulla base del criterio residuale.
Anche qui, però, è utile sottolineare che l’amministratore di una società non è sempre il titolare effettivo, ma può essere considerato tale quando l’applicazione dei criteri evidenziati non sono utili per arrivare ad una sua identificazione. Inoltre, anche se si dovesse individuare il titolare effettivo nelle persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società, il titolare effettivo non andrebbe a coincidere con tutti i membri dell’organo amministrativo, ma soltanto con i componenti ai quali sono stati riconosciuti poteri di rappresentanza, direzione e controllo.
Questi sono solo alcuni esempi ma nella quotidianità è facile imbattersi in situazioni molto più complesse che renderanno questo adempimento gravoso per un settore variegato e complesso come quello agricolo.