18 ottobre 2023 – Deduzione IRAP per stagionali anche per contratti a cavallo d’anno

I datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, per far fronte a esigenze temporanee che sorgono in determinati periodi dell’anno (ad. es., i mesi estivi o la stagione invernale) possono assumere lavoratori c.d. “stagionali” scegliendo tra più tipologie contrattuali.
Ai fini IRAP, il costo di tali lavoratori è deducibile al 70% in presenza di determinati requisiti.
In particolare, per attribuire il diritto alla deduzione dei relativi costi, il lavoratore deve risultare impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta.
La deduzione spetta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni, a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
Per il calcolo dei 120 giorni occorre fare riferimento ai giorni effettivi di impiego (e non di formale assunzione) computando anche quelli relativi al primo contratto.
Limitatamente al computo dei giorni, occorre quindi considerare anche la durata del precedente contratto di lavoro.
Data la genericità del dato normativo, si ritiene che attribuiscano il diritto a fruire della deduzione: sia il personale assunto temporaneamente per lo svolgimento delle attività a carattere stagionale; sia il personale assunto temporaneamente per lo svolgimento delle attività definite stagionali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dai datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Inoltre, per la fruizione della deduzione, non è richiesta la consecutività dei 2 anni nei quali devono essere stipulati i contratti di lavoro. In questo caso, la deduzione spetterebbe nel 2022 (al 70%) e andrebbe riportata nella dichiarazione IRAP 2023.
Qualche dubbio potrebbe sorgere in presenza di contratti stipulati “a cavallo” d’anno. In questo caso, la circostanza che il primo e il terzo contratto inizino in un periodo d’imposta e terminino nel successivo non dovrebbe comunque avere effetto sulla spettanza della deduzione.
Infatti, ai fini del computo dei 120 giorni d’impiego per due periodi d’imposta, il dato normativo non richiede che ciascun contratto di lavoro stagionale inizi o termini nel medesimo periodo d’imposta.