Ultimi giorni per i controlli del modello 770/2023 relativo ai redditi 2022, che i sostituti d’imposta devono trasmettere all’agenzia delle Entrate entro martedì 31 ottobre.
Tra le novità di quest’anno, c’è il fatto che tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione, oltre ai curatori fallimentari, ci sono anche i curatori della liquidazione giudiziale, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa (Dlgs 14/2019).
Il 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, per comunicare all’agenzia delle Entrate le ritenute operate su: redditi di lavoro dipendente e assimilati; redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; dividendi, proventi e redditi di capitale, comprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico; locazioni brevi inserite all’interno della certificazione unica (Cu); somme liquidate in seguito a pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio, somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.
Peraltro, l’invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto d’imposta abbia trasmesso – nei diversi termini previsti dall’articolo 4, del Dpr 322/1998 (16 marzo 2023 ovvero 31 ottobre 2023) la Cu e – qualora richiesto – la certificazione degli utili.
La dichiarazione va inviata all’agenzia delle Entrate esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal sostituto d’imposta oppure tramite un intermediario abilitato, da altri soggetti incaricati (per le amministrazioni dello Stato), da società appartenenti al gruppo societario.
Il modello 770 si considera presentato nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata – sempre per via telematica – dal sistema.
Sono stati poi istituiti tre nuovi codici numerici per la gestione delle proroghe dei versamenti. In particolare, il codice 1 si utilizza se il versamento riguarda ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti di imposta le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022, in base all’articolo 6, comma 2, del Dl 221/2021 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati). Il codice 2 serve quando il versamento si riferisce a ritenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana. Infine, il codice 3 va indicato quando il versamento riguarda ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.