Se il recapito non è possibile, la fattura elettronica viene messa a disposizione del soggetto passivo nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e il fornitore ne dà comunicazione al cliente. In questo caso, la data di ricezione coincide con il momento in cui il cessionario o committente prende visione del documento.
L’Agenzia delle Entrate richiama il proprio consolidato orientamento in base al quale la nascita del diritto alla detrazione resta ancorata “all’esigibilità dell’imposta (i.e. momento di effettuazione dell’operazione)”, mentre il termine entro cui il diritto può essere esercitato è individuabile “al più tardi nella data di presentazione” della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui tale diritto è sorto.
L’esercizio deve avvenire avendo riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono due indispensabili requisiti: la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ha avuto luogo (presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione), e il soggetto d’imposta è “in possesso della fattura o del documento che possa considerarsi equivalente secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato” (presupposto formale). In sintesi, la compresenza dei due requisiti, sostanziale e formale, comporta il sorgere del diritto alla detrazione, che può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui entrambi i presupposti si sono verificati e con riferimento al medesimo anno.
Con riguardo al sistema di fatturazione elettronica via SdI, è bene ricordare che nel provvedimento Agenzia delle Entrate n. 433608/2022, viene precisato che qualora il recapito non fosse possibile “per cause tecniche non imputabili al SdI” (ad esempio canale telematico non attivo o casella PEC piena) o per la mancata indicazione dell’indirizzo telematico (codice destinatario o PEC), la fattura viene messa a disposizione del soggetto passivo nella propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. In tale circostanza, la data di ricezione della fattura ai fini fiscali “è rappresentata dalla data di presa visione della stessa” da parte del cessionario o committente.
Secondo l’Agenzia, il dies a quo per l’esercizio alla detrazione non può essere arbitrariamente protratto fino al momento in cui il soggetto passivo decida di prendere visione delle fatture.
Per questi motivi, essendo spirato il termine, viene negata la possibilità di recupero dell’IVA assolta sulle prestazioni, restando altresì esclusa la presentazione di dichiarazioni integrative a favore.