9 febbraio 2026 – Il nuovo regime forfettario per APS e ODV quale vincolo per il biennio successivo

Il 2026 rappresenta un passaggio decisivo per APS e ODV, segnando l’entrata a regime del Titolo X del Codice del Terzo Settore. Il regime forfettario dell’art. 86 non si applica automaticamente, ma richiede una scelta consapevole, da effettuare tempestivamente perché con effetti che possono estendersi anche ai periodi successivi.
In presenza di attività commerciali, le alternative sono tre: regime ordinario, forfettario ETS ai soli fini IRES (art. 80) oppure forfettario “speciale” IRES/IVA dell’art. 86, riservato alle APS e ODV sotto soglia. L’accesso a quest’ultimo presuppone però, prima di tutto, la qualifica di ente fiscalmente non commerciale: solo successivamente rileva il limite dei ricavi da attività commerciali, fissato a 85.000 euro. Invertire questa sequenza è uno degli errori più frequenti.
Il reddito imponibile è determinato forfetariamente applicando ai ricavi commerciali un coefficiente dell’1% per le ODV e del 3% per le APS. Gli adempimenti sono ridotti, ma restano fondamentali la tracciabilità e la capacità di dimostrare il rispetto dei requisiti.
Sul piano IVA, il regime dell’art. 86 comporta l’assenza di rivalsa e di detrazione dell’imposta sugli acquisti, rendendo la scelta particolarmente delicata per gli enti con costi rilevanti. Alcuni obblighi IVA (reverse charge, acquisti intra-UE, importazioni) restano comunque applicabili.
Il passaggio dalla franchigia IVA “ponte” al nuovo regime non è solo un aumento di soglia, ma un cambio strutturale che incide su qualificazione dell’ente, imposte dirette e disciplina IVA. L’opzione decorre dal 2026 e deve essere attentamente monitorata, poiché il superamento dei limiti o una scelta iniziale non ponderata può precludere l’accesso al regime nei due periodi d’imposta successivi, trasformando l’opzione in un vero vincolo strategico.