26 gennaio 2026 – Iper-ammortamento 2026, tutte le regole su perizie e certificazioni necessarie

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, commi 427-436) segna un cambio di rotta negli incentivi agli investimenti: cessano i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 e viene reintrodotto l’iper-ammortamento, sul modello già previsto dalla L. 232/2016 per i beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
L’agevolazione riguarda: beni materiali e immateriali strumentali nuovi inclusi negli allegati IV e V alla legge di bilancio 2026, purché interconnessi al sistema aziendale o alla rete di fornitura; beni materiali nuovi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti di accumulo. Per il fotovoltaico sono ammessi solo specifici moduli individuati dalla normativa.
Un elemento centrale è il vincolo di provenienza geografica: i beni agevolabili devono essere prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
Le modalità operative dell’agevolazione sono demandate a un decreto del MIMIT, di concerto con il MEF, il cui schema è già stato trasmesso al Ministero dell’Economia. Il decreto disciplina in particolare perizia tecnica asseverata, attestazioni di origine e certificazioni contabili.
In generale, le caratteristiche tecniche dei beni, la loro riconducibilità agli allegati di legge, l’interconnessione e – per i beni energetici – il rispetto dei requisiti specifici, devono essere comprovati da una perizia asseverata rilasciata da ingegneri, periti industriali o enti di certificazione accreditati, dotati di adeguata copertura assicurativa.
Per gli investimenti nel settore agricolo, la perizia può essere redatta anche da professionisti agrari abilitati.
Se il costo unitario del bene è inferiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante o del titolare dell’impresa.
Per dimostrare il rispetto del vincolo geografico, è richiesto: per i beni materiali, un certificato di origine della Camera di Commercio o una dichiarazione del produttore che attesti l’origine UE/SEE; per i beni immateriali, una dichiarazione del produttore o licenziante del software, che indichi dove è stato sviluppato, certifichi che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo è riferibile a soggetti UE/SEE e specifichi eventuali componenti open source (irrilevanti ai fini dell’origine).
Infine, l’effettivo sostenimento delle spese e la loro coerenza con la contabilità aziendale devono essere attestati da una certificazione del revisore legale o di una società di revisione iscritta al registro, anch’essi soggetti a obblighi di indipendenza e copertura assicurativa.
In sintesi, il nuovo iper-ammortamento 2026 si fonda su requisiti tecnici, territoriali e documentali più stringenti, con un forte presidio di perizie e certificazioni, che spostano l’attenzione dalla misura del beneficio al rigore nella dimostrazione della sua spettanza.