14 gennaio 2026 – Detrazione IVA e fatture a cavallo d’anno: decisiva la data di ricezione

La corretta individuazione del periodo di esercizio della detrazione IVA è particolarmente rilevante in prossimità della chiusura dell’esercizio, soprattutto per le fatture “a cavallo d’anno”. La disciplina di riferimento, contenuta negli artt. 19 e seguenti del D.P.R. 633/1972 e coordinata con la normativa unionale, collega il diritto alla detrazione al momento di esigibilità dell’imposta, che coincide con l’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto IVA.
Il diritto alla detrazione sorge con l’esigibilità dell’imposta, ma può essere esercitato solo se ricorrono anche i requisiti formali del possesso e della registrazione della fattura. L’esercizio della detrazione è comunque consentito entro il termine ultimo della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto.
Per le fatture relative a operazioni effettuate e ricevute entro il 31 dicembre, l’IVA è detraibile nella liquidazione di competenza o, in alternativa, in dichiarazione annuale. Diversamente, se la fattura è ricevuta nell’anno successivo, la detrazione non può essere retrodatata e deve essere esercitata nell’anno di ricezione del documento, con imputazione alle relative liquidazioni o, in via residuale, alla dichiarazione annuale.
Per le fatture elettroniche, la data di ricezione rileva in modo decisivo ed è normalmente attestata dallo SdI; qualora il documento non venga recapitato ma solo reso disponibile, la detrazione è esercitabile dal momento della presa visione o del download. Analoghi effetti si producono in caso di fattura differita: l’emissione entro il 31 dicembre consente la detrazione nell’anno di competenza, mentre un’emissione nell’anno successivo determina lo slittamento della detrazione al nuovo esercizio.