Il principio contabile OIC 16 prevede che le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita siano riclassificate nell’attivo circolante in un’apposita voce dello Stato patrimoniale, ai sensi dell’art. 2423-ter c.c., solo in presenza di specifici requisiti. Non è sufficiente la mera decisione di vendita: la cessione deve essere altamente probabile, il bene immediatamente vendibile e l’operazione destinata a concludersi nel breve termine.
Per gli immobili, l’intenzione di vendere può essere comprovata da elementi oggettivi quali incarichi ad agenti immobiliari, pubblicizzazione dell’offerta o avvio di trattative; la presenza di un contratto di locazione non è di per sé ostativa, salvo limiti concreti alla vendibilità.
Dal punto di vista valutativo, i beni destinati all’alienazione sono iscritti al minore tra valore netto contabile e valore di realizzo desumibile dal mercato, al netto dei costi di vendita, e non sono più ammortizzati. In Nota integrativa devono essere illustrati gli spostamenti di voce e i criteri di valutazione applicati; la riclassificazione richiede, inoltre, una delibera dell’organo amministrativo.