22 dicembre 2025 – Passaggio generazionale di aziende e quote, quando scatta l’esenzione da successione e donazione

L’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 disciplina uno dei profili più sensibili nella vita dell’impresa, ossia il passaggio generazionale di aziende e partecipazioni societarie. La disposizione, nella versione aggiornata dal D.Lgs. n. 139/2024, consente – al ricorrere di specifiche condizioni – il trasferimento di tali beni a favore dei discendenti e del coniuge in regime di esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal loro valore.
La ratio della norma va ben oltre una mera agevolazione quantitativa: l’obiettivo è rendere fiscalmente neutro un trasferimento di ricchezza che, se assoggettato a imposizione ordinaria, potrebbe ostacolare la continuità dell’attività imprenditoriale e compromettere l’unità aziendale. Ciò assume particolare rilievo se si considera che, nei trasferimenti gratuiti, il soggetto inciso dall’imposta è il beneficiario, ossia chi incrementa il proprio patrimonio, e non il disponente.
Sotto il profilo applicativo, l’esenzione riguarda i trasferimenti – anche realizzati tramite patti di famiglia – aventi ad oggetto aziende o rami d’azienda, nonché quote sociali e azioni, purché effettuati in favore dei discendenti e del coniuge. Il concetto di “discendente” va inteso in senso tecnico-giuridico, come chiarito dalla Cassazione, ricomprendendo i soggetti legati da un rapporto di ascendenza in linea retta, anche oltre il primo grado.
Elemento centrale della disciplina è il carattere condizionato del beneficio, che non opera automaticamente ma è subordinato al rispetto di vincoli differenti a seconda del bene trasferito. In caso di partecipazioni in società di capitali, l’esenzione è limitata alle quote o azioni che consentono di acquisire o integrare il controllo di diritto ex art. 2359 c.c., a condizione che tale controllo sia mantenuto per almeno cinque anni. Per le altre partecipazioni societarie, invece, il legislatore richiede unicamente la conservazione della titolarità del diritto per il medesimo arco temporale. Quando l’oggetto del trasferimento è un’azienda o un ramo d’azienda, la condizione consiste nella prosecuzione dell’attività d’impresa per almeno cinque anni.
In ogni ipotesi, gli aventi causa devono formalizzare, già in sede di dichiarazione di successione, atto di donazione o patto di famiglia, un impegno espresso al rispetto delle condizioni richieste. La loro violazione comporta la decadenza dall’agevolazione, con applicazione dell’imposta in misura ordinaria, sanzioni e interessi, a decorrere dal momento in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato.
In definitiva, l’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del T.U.S.D. costituisce uno strumento di pianificazione particolarmente efficace per il passaggio generazionale, ma richiede un’attenta valutazione preventiva e un costante presidio nel tempo, soprattutto in presenza di successive operazioni societarie.