16 dicembre 2025 – Detrazione IVA sulle auto al 40% prorogata alla fine del 2028

Con la decisione n. 2529 dell’8 dicembre 2025, il Consiglio dell’Unione europea ha prorogato fino al 31 dicembre 2028 l’autorizzazione concessa all’Italia a limitare forfetariamente al 40% la detrazione dell’IVA relativa ai veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente per fini professionali. In assenza di tale proroga, la deroga sarebbe scaduta a fine 2025.
La disciplina attuale trae origine dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 2006 (causa C-228/05, Stradasfalti), che aveva dichiarato incompatibili con il diritto comunitario le previgenti limitazioni italiane alla detrazione dell’IVA sui veicoli. A seguito di tale pronuncia, il legislatore nazionale aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA non detratta per le operazioni effettuate fino al 13 settembre 2006 e aveva sospeso la detraibilità dell’imposta in attesa di una specifica autorizzazione europea.
Considerate le difficoltà di controllo nella distinzione tra uso professionale e uso privato dei veicoli, l’Italia aveva quindi richiesto una misura derogatoria agli artt. 26 e 168 della direttiva IVA, ottenendo nel 2007 l’autorizzazione a introdurre un limite forfetario del 40% alla detrazione. Tale misura, inizialmente temporanea, è stata più volte prorogata e ora estesa fino al 2028. La Commissione europea ha ritenuto la proroga coerente con gli obiettivi di semplificazione della riscossione dell’IVA e di contrasto a fenomeni evasivi, senza effetti distorsivi su altri settori o Stati membri.
Sul piano operativo, resta quindi confermata fino al 31 dicembre 2028 la detraibilità dell’IVA nella misura del 40% per l’acquisto o l’importazione di veicoli stradali a motore (con esclusione dei motocicli oltre 350 cc) non utilizzati esclusivamente nell’attività d’impresa o professionale, nonché per carburanti, lubrificanti, noleggi, leasing, manutenzione, riparazioni e spese connesse all’utilizzo dei medesimi veicoli.
Il limite non si applica, invece, ai veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività, a quelli che costituiscono oggetto dell’attività propria dell’impresa (come i taxi) e ai veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. Rientrano tra i veicoli a uso esclusivo anche quelli messi a disposizione dei dipendenti dietro pagamento di uno specifico corrispettivo. In tali ipotesi, l’IVA è integralmente detraibile, nel rispetto dei consueti limiti derivanti da operazioni esenti, non imponibili e dal principio di inerenza.