L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 301/2025, ha chiarito il trattamento fiscale dell’assegno integrativo caso morte erogato ai familiari di un dipendente deceduto. La società istante chiedeva se tali somme potessero essere escluse da tassazione anche quando pagate come rendita mensile e non come capitale.
L’Agenzia ricorda che, in generale, tutto ciò che deriva dal rapporto di lavoro è reddito imponibile, salvo le esclusioni previste dal TUIR. Tuttavia, l’articolo 6, comma 2, stabilisce che non sono tassabili le indennità che compensano la perdita di redditi quando dipendono da morte o invalidità permanente.
Richiamando precedenti chiarimenti, l’Amministrazione ribadisce che tali prestazioni vanno valutate secondo i principi generali del TUIR e sono imponibili solo se rientrano in una categoria reddituale. Le indennità erogate a seguito di morte o invalidità permanente, invece, restano escluse da tassazione.
Nel caso specifico, l’indennità è prevista da un regolamento aziendale ed è interamente predeterminata; il datore di lavoro stipula un’assicurazione per coprire il proprio rischio e le somme vengono riconosciute ai familiari del dipendente deceduto.
Per questo motivo l’Agenzia conclude che l’assegno integrativo caso morte non è imponibile, a prescindere dalla forma di pagamento: sia che venga erogato in capitale, sia sotto forma di rendita mensile.