Il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi si articola in due fasi.
La prima fase è facoltativa: l’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a fornire chiarimenti o documenti mancanti, anche per via telematica o telefonica. Non esistono termini perentori per rispondere; tradizionalmente viene concesso un termine di 30 giorni, che resta indicativo. I documenti possono comunque essere forniti entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esito del controllo. Non possono essere richiesti dati già disponibili nell’anagrafe tributaria o forniti da terzi, salvo verifiche su incongruenze o requisiti soggettivi.
La seconda fase è obbligatoria e vincolante: l’esito del controllo deve essere comunicato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, e da quel momento il contribuente ha 60 giorni per fornire ulteriori documenti o controdeduzioni. La notifica deve avvenire tramite raccomandata o PEC; senza di essa, eventuali cartelle di pagamento sono invalide. Durante il periodo di sospensione 1° agosto – 4 settembre, i termini sono sospesi, ma la documentazione trasmessa oltre tale periodo viene comunque valutata.
In sintesi, la prima fase è flessibile e priva di tutele precise, mentre la seconda fase garantisce pienamente i diritti del contribuente e stabilisce termini chiari per la difesa.