25 novembre 2025 – Ritenuta d’acconto ridotta per gli agenti di commercio, come richiederla entro il 31 dicembre

Gli agenti e rappresentanti di commercio possono beneficiare di una significativa riduzione della ritenuta d’acconto applicata sulle provvigioni, come previsto dall’art. 25-bis del DPR 600/1973. In via ordinaria, la ritenuta è calcolata applicando l’aliquota del 23% su una base imponibile pari al 50% delle provvigioni percepite, con un prelievo effettivo dell’11,50%.
La normativa riconosce però un regime più favorevole quando l’agente si avvale in modo continuativo dell’opera di dipendenti o collaboratori esterni. In tal caso, la base imponibile sulla quale applicare il 23% si riduce dal 50% al 20%, determinando una ritenuta effettiva pari al 4,60%. Tale possibilità riguarda sia gli agenti individuali sia le società, ed è stata estesa anche agli operatori del settore assicurativo.
Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario inviare alla mandante una dichiarazione sostitutiva, prevista dal D.M. 16 aprile 1983, nella quale l’agente attesta l’utilizzo stabile di personale dipendente o di collaboratori. La dichiarazione può essere trasmessa tramite raccomandata A/R o PEC e deve essere inviata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si intende applicare la ritenuta ridotta; resta valida fino a revoca o perdita dei requisiti. Eventuali variazioni, così come la sopravvenuta mancanza delle condizioni richieste, devono essere comunicate entro 15 giorni.
Il mancato rispetto degli obblighi dichiarativi, o l’invio di comunicazioni incomplete o non veritiere, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. Per questo è importante che gli agenti monitorino costantemente la permanenza dei requisiti necessari per accedere al regime agevolato.