21 novembre 2025 – IVA Terzo settore, prorogata l’entrata in vigore delle nuove norme fino al 2036: cosa sapere

Il Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025 ha approvato un decreto che posticipa al 2036 l’entrata in vigore delle nuove regole IVA per il Terzo Settore. Le norme, se operative dal 2026, avrebbero imposto a molti enti non profit obblighi IVA tipici delle attività commerciali (contabilità, fatture, adempimenti), anche per prestazioni rivolte ai propri associati.
La proroga – frutto del confronto con la Commissione europea – riconosce la specificità sociale degli enti benefici e permette di mantenere per molti anni ancora l’attuale sistema agevolato, assicurando continuità operativa e meno burocrazia. Le Commissioni parlamentari avevano chiesto che, anche dopo il 1° gennaio 2026, le attività associative non commerciali restassero fuori campo IVA, in coerenza con il diritto UE e la riforma del Terzo Settore.
L’Italia era oggetto di una procedura di infrazione UE per la normativa IVA sul non profit. Una disposizione del 2021 avrebbe dovuto assoggettare all’IVA quote associative aggiuntive, corrispettivi specifici e perfino i ricavi dei bar interni di circoli e associazioni. Questo cambio però avrebbe messo in forte difficoltà una vasta platea di enti. Per questo l’entrata in vigore è stata ripetutamente rinviata (prima al 2024, poi al 2025, poi al 10 gennaio 2026), fino all’attuale slittamento al 2036, che dà finalmente stabilità.
Il decreto conferma: l’innalzamento della soglia di ricavi per accedere al regime forfettario IVA da 65.000 a 85.000 euro; l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi per chi aderisce al regime forfettario; dal 2026, la conferma che ODV e APS che applicano il forfettario non devono certificare fiscalmente cessioni e prestazioni rese.
Il regime forfettario (ai fini imposte dirette e IVA) viene esteso anche ad associazioni e società sportive dilettantistiche non appartenenti al Terzo Settore, purché i proventi commerciali non superino 400.000 euro.
Resta la possibilità, per gli ETS, di optare per l’esonero da tassazione delle plusvalenze (art. 86 TUIR) quando beni dell’attività commerciale vengono trasferiti all’attività non commerciale, se l’attività stessa è qualificata come attività di interesse generale.