20 novembre 2025 – Appalti in logistica e trasporto merci: reverse charge in arrivo, ma intanto scatta il regime transitorio

La Legge di Bilancio 2025 estende il reverse charge ai servizi resi tramite appalti, subappalti, affidamenti o contratti similari rivolti a imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e logistica.
L’obiettivo è contrastare fenomeni fraudolenti in cui contratti di somministrazione di personale vengono artificiosamente presentati come appalti per ottenere indebiti vantaggi IVA e contributivi.
Per rafforzare l’efficacia della misura, il DLgs. 84/2025 elimina i precedenti requisiti legati alla prevalenza di manodopera e all’utilizzo di beni del committente, condizioni non compatibili con i tradizionali appalti di trasporto.
Il reverse charge non si applica verso soggetti in split payment (PA ed enti assimilati) e potrà diventare operativo solo dopo autorizzazione del Consiglio UE.
In attesa dell’autorizzazione, la legge prevede un regime opzionale: prestatore e committente possono scegliere che l’IVA sia versata dal committente per conto del prestatore, con responsabilità solidale; la stessa opzione è estendibile anche nella catena dei subappalti; l’opzione dura tre anni e va comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite apposito modello (provvedimento 309107/E/2025).
Se è esercitata l’opzione: la fattura è emessa dal prestatore, l’IVA è versata dal committente tramite modello F24, senza compensazioni, entro il 16 del mese successivo.
L’Agenzia ha istituito il codice tributo 6045 per il settore logistica (ris. 47/2025).
La risoluzione 53/E/2025 chiarisce la compilazione dell’F24, indicando che: nel quadro “Contribuente” vanno inseriti i dati del committente/appaltatore; va indicato il codice fiscale del prestatore/subappaltatore come soggetto solidalmente responsabile, con codice identificativo 66.