10 novembre 2025 – Riforma del Terzo settore, l’iscrizione al RUNTS sarà obbligatoria

La riforma del Terzo settore, prevista dall’art. 8 del DL 84/2025, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026, dopo il via libera della Commissione UE, che ha confermato che i regimi fiscali agevolati degli enti del Terzo settore (ETS) non costituiscono aiuti di Stato.
Sebbene non esista un obbligo esplicito di iscrizione al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore), nella pratica gli enti non commerciali saranno costretti ad aderirvi, per evitare gravi conseguenze fiscali.
Dal 2026, infatti, non sarà più applicabile l’art. 148 del TUIR, che oggi consente di considerare “non commerciali” alcuni proventi (come i corsi per associati). Queste entrate diventeranno quindi entrate commerciali.
Di conseguenza, un’associazione che oggi ha prevalenza di proventi istituzionali (es. quote associative e corsi per soci) potrebbe, dal 2026, risultare prevalentemente commerciale. In tal caso, scatta l’art. 149 del TUIR, che comporta la perdita della qualifica di ente non commerciale e la tassazione come impresa.
L’unico modo per evitare ciò è iscriversi al RUNTS, poiché nel sistema del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) l’art. 149 del TUIR non si applica. Gli ETS iscritti possono infatti essere sia non commerciali sia commerciali, mantenendo comunque la disciplina fiscale di favore.
Quindi, in sintesi, dal 2026 gli enti non commerciali dovranno di fatto iscriversi al RUNTS per non perdere i benefici fiscali, perché la riforma abolisce la vecchia decommercializzazione dei proventi e considera “commerciali” molte attività oggi esenti.