31 ottobre 2025 – Plusvalenze su immobili donati ristrutturati con Superbonus: la Risoluzione 62/E/2025 chiarisce il trattamento fiscale

Con la Risoluzione n. 62/E del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la vendita di un immobile ricevuto in donazione, sul quale sono stati effettuati interventi agevolati con il Superbonus 110%, può generare una plusvalenza imponibile ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b-bis) del TUIR.
La norma, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, prevede infatti la tassazione delle plusvalenze realizzate con la cessione di immobili su cui siano stati eseguiti lavori agevolati con Superbonus conclusi da non più di dieci anni, salvo due eccezioni: l’immobile sia stato acquisito per successione; l’immobile sia stato abitazione principale del venditore o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo di possesso.
Nel caso esaminato, il contribuente aveva ricevuto nel 2012 un immobile in donazione e successivamente aveva beneficiato degli interventi Superbonus, ultimati nel dicembre 2024. Poiché l’immobile non è stato adibito ad abitazione principale e non deriva da successione, l’eventuale vendita entro dieci anni dal completamento dei lavori (quindi prima del 2035) genererà una plusvalenza tassabile.
La plusvalenza si calcola, ai sensi dell’art. 68 TUIR, come differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo originario sostenuto dal donante, aumentato delle spese inerenti. Tuttavia: se la vendita avviene entro 5 anni dal termine dei lavori, non si considerano tra i costi le spese agevolate Superbonus fruite al 110% con sconto in fattura o cessione del credito; se avviene oltre 5 anni, si può includere il 50% di tali spese.
L’Agenzia conferma inoltre che la tassazione riguarda la prima cessione dell’immobile oggetto di interventi Superbonus, indipendentemente da chi abbia sostenuto le spese o dal tipo di detrazione utilizzata.